Le rate del mutuo per acquistare la casa familiare, anche se sostenute da un solo coniuge in costanza di matrimonio non possono, in caso di separazione, essere restituite
Quando la relazione finisce sono molti gli equilibri che si scompaginano. Tra questi, quelli patrimoniali
La scelta, la decisione, la necessità, di porre fine ad un rapporto sentimentale è sempre difficile. Si tratta infatti di andare incontro a numerosi stravolgimenti personali, relazionali, economici. Si tratta, tra le altre cose, di occuparsi anche della gestione di tutte quelle spese che concorrevano, durante la relazione, a realizzare il comune progetto di vita.
Il mutuo non può essere rimborsato
Come ha messo in evidenza la Corte di Cassazione con la recente ordinanza 5385 del 2023, a seguito della separazione consensuale fra i coniugi, il partner che in costanza di relazione ha contribuito alle rate del mutuo (acceso per acquistare la casa familiare), non ha diritto, una volta interrotto il vincolo affettivo, a vedersi ripetere le somme fino a quel momento sborsate.
Ma vi è di più. La Corte ha messo in evidenza che il diritto a vedersi rimborsate le rate del mutuo non spetterebbero nemmeno ove dimostrato che è stato solo un partner a sostenere tutte le spese del mutuo.
Infatti, ad avviso della Corte, devono considerarsi irripetibili le erogazioni sostenute dai partner volte a realizzare un progetto di vita comune, al fine di consolidare la convivenza.
Spetterà, dunque, al partner che sostiene di aver diritto ad ottenere il rimborso dimostrare che le somme spese non erano destinate alla realizzazione del progetto familiare.
Per questa ragione, ad avviso dei giudici di legittimità, la domanda volta a ottenere indietro le somme o destinata a chiedere almeno la restituzione della metà della provvista versata non può essere accolta.
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La ratio sottesa alla irripetibilità delle somme
Chiarito che non sono ripetibili le somme versate da uno solo dei partner se le erogazioni risultavano destinate alla realizzazione del progetto familiare, la Corte mette in evidenza che questa circostanza rimane tale anche quando il contratto di mutuo, acceso per l’acquisto della prima casa, era sottoscritto in solido; pur se finanziato da un solo partner.
Ai sensi dell’art. 143 del codice civile, del resto, su entrambi i coniugi gravano ed esistono diritti e doveri reciproci: quali, fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e diritto alla coabitazione.
Nell’ambito di questi diritti e doveri, dunque, si inscrive quello di contribuire, mediante erogazioni, alla realizzazione dei progetti familiari: uno su tutti l’acquisto, anche tramite mutuo, della casa.
Sottolineano i giudici che rispetto alle erogazioni di questo genere vi è una presunzione di gratuità, secondo la logica di supporto reciproco gratuito e privo di tornaconto economico che connota i versamenti effettuati dai partner nello scorrere della vita familiare.
Per tale ragione, al venir meno del rapporto, in caso di separazione, non si possono retroattivamente considerare come “non gratuite” dette erogazioni e, per tale ragione, non potranno essere oggetto di ripetizione.