Il Dm 176 del 17 ottobre 2014, disciplina:
- l’attività di finanziamento finalizzata a sostenere l’avvio (o lo sviluppo) di un’attività di lavoro autonomo o di micro-impresa che sia organizzata, in alternativa, in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata (Srls), di società cooperativa;
- l’attività di promozione di inserimento di persone fisiche nel mondo del lavoro.
È importante ricordare che il titolo I, art. 2, comma 1 del citato Dm elenca, dettagliatamente ed esaustivamente, le finalità, anche alternative tra loro, della concessione dei finanziamenti; in particolare, gli stessi sono destinati a:
- acquisto di beni, comprese le materie prime da utilizzare per la produzione di beni e/o servizi e le merci destinate alla rivendita;
- acquisto di beni (servizi) strumentali, anche in leasing;
- pagamento spese assicurative;
- retribuzione di nuovi dipendenti o di soci lavoratori (nel caso di esercizio dell’attività in forma cooperativistica);
- pagamento di corsi di formazione destinati a migliorare la qualità professionale e le capacità tecniche dei lavoratori;
- pagamento di corsi universitari o post universitari atti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro.
Un aspetto molto interessante per il possibile fruitore del finanziamento consiste nell’importo di cui potrebbe beneficiare; ai sensi del titolo I, art. 4, commi 1 e 2, il limite massimo per ciascun beneficiario è pari a 40mila euro (il finanziamento non può essere assistito da garanzie reali); detto limite può essere innalzato di 10mila euro solo nei casi in cui il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata e subordinando i versamenti successivi alle seguenti condizioni:
- pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pagate;
- sviluppo del progetto finanziato purché attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore del microcredito.
Il potenziale fruitore del finanziamento gode di benefici anche relativamente al rimborso dello stesso, il cui periodo è variabile tra i sette anni e i 10 anni (nel caso in cui l’erogazione è destinata al pagamento di corsi universitari o post universitari).
La promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento, qualora non fossero curati direttamente dagli operatori del microcredito, possono essere seguiti solo da soggetti specializzati.
Si rimarca il fatto che la concessione di finanziamenti di microcredito è riservata ai soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 111 Tub, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 106, comma 1 Tub e che abbiano i requisiti di cui al comma 1 dello stesso art. 111.
È possibile usufruire dei finanziamenti di microcredito (secondo le disposizioni contenute nel titolo II del Dm di riferimento) anche nei casi in cui l’attività di erogazione di somme sia finalizzata a promuovere “progetti di inclusione sociale e finanziaria” destinati a persone fisiche che siano in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale:
- stato di disoccupazione;
- sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
- verificarsi di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente del nucleo familiare;
- significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.
Qualora si verificasse una delle citate condizioni, è possibile richiedere un finanziamento per l’acquisto di beni o servizi primari per sé o per un componente del nucleo familiare.
Infine, merita sottolineare che artefici dello sviluppo del microcredito devono essere tutti quei soggetti, per lo più associazioni e incubatori, che attraverso i propri associati o ricercatori possono venire a conoscenza di progetti imprenditoriali e/o casi di necessaria inclusione sociale degni di essere sostenuti e seguiti con l’ausilio degli operatori di microcredito, la cui attività è disciplinata dall’art. 3 del titolo I del Dm indicato, per l’assistenza e il monitoraggio dei soggetti finanziati.
In particolare l’operatore garantisce:
- supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato;
- supporto all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività;
- la formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa;
- la formazione sull’uso delle tecnologie per aumentare la produttività dell’attività;
- supporto per la definizione dei prezzi e delle strategie di vendita;
- supporto per la soluzione dei problemi legali, fiscali e amministrativi;
- supporto per la definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoroqualora il finanziamento fosse destinato al pagamento di corsi di formazione universitaria e post universitaria.