Ora, quello di Schifano è un caso limite, in linea se vogliamo con il personaggio che manifestava tratti di genialità non solo nelle sue opere ma anche nella vita quotidiana, ma come ci si tutela quando si acquista un’opera d’arte? Partiamo dal dato di fatto che l’arte contemporanea, nel suo complesso, muove una montagna di denaro, più del mercato dell’arte antica e, in alcuni casi, addirittura più dello stesso settore immobiliare.
Detto questo, proprio perché gli interessi economici in gioco sono importanti, si devono utilizzare le giuste cautele quando si compiono gli acquisti e si deve ricordare che l’acquisto di un’opera d’arte è, da punto di vista giuridico, una compravendita e, quindi, sottostà alle norme civilistiche che regolano questo tipo di contratti. Quindi, chi compra deve controllare che l’opera sia munita di tutti i documenti necessari, documenti che che devono essere conservati e rilasciati al nuovo proprietario in caso di rivendita successiva.
Certo, nel mercato dell’arte la situazione è un pò differente da quella di quando si acquista, ad esempio, una casa perchè qui i contratti non vengono quasi mai stipulati per iscritto, anche se riguardano opere di grande valore economico, perché spesso si tende a sottovalutare il fenomeno (“abbiamo fatto sempre così”) e perché il rapporto fra collezionista e gallerista è un rapporto in buona parte fiduciario.
Per prima cosa quindi, chi acquista deve richiedere la fattura. L’affermazione potrebbe apparire scontata ma in realtà non lo è perché, anche se le cose stanno cambiando negli anni, una gran parte degli acquisti in questo settore si muove al di fuori dei canali ufficiali.
Trattandosi poi di un contratto di compravendita, oltre alla fattura, il venditore deve garantire l’autenticità dell’opera: quindi, chi acquista deve richiedere il certificato e chi vende deve rilasciare questa certificazione.
Si riporta in proposito quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sez. VI, Sentenza del 29-05-2019 n. 23820 che si è espressa in merito alla ricettazione di opere d’arte false, a firma degli (apparenti) autori Lucio Fontana, Giorgio De Chirico e Mimmo Rotella.
Nell’ordinamento italiano non è punibile, ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 2004, art. 179 “chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche”, Quindi, laddove si dichiara espressamente che l’opera non è autentica, non vi è alcun problema. Problema invece che può sorgere quando manchi la dicitura di non autenticità.
Per i giudici infatti, in tema di contraffazione di opere d’arte, per la configurabilità del reato non è necessario che l’opera sia qualificata come autentica quando in realtà non lo sia, ma è sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità.
Quindi attenzione, perché anche la semplice dimenticanza può costare caro.