Locazioni: focus sulla cessione del credito di imposta

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L’agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello per comunicare la cessione del credito di imposta su negozi e botteghe e su canoni di locazione non abitativi

Dal 13 luglio è possibile procedere con la cessione dei crediti di imposta per la locazione di botteghe e negozi (art. 65 Dl 18/2020) e per la locazione degli immobili ad uso non abitativo (art. 28 Dl 34/2020). L’agenzia delle Entrate ha infatti approvato e pubblicato il modello che i beneficiari del credito di imposta devono utilizzare per comunicare, entro il 31 dicembre 2021, l’opzione per la cessione del credito
Più in dettaglio, per procedere con la cessione in esame, secondo le istruzioni dell’agenzia delle Entrate, è necessario che il conduttore comunichi all’agenzia delle Entrate, mediante la trasmissione dell’apposito modello, la cessione del credito di imposta e che il cessionario comunichi all’agenzia delle Entrate l’accettazione della cessione. Dal giorno successivo alla comunicazione della cessione, il cessionario può utilizzare il credito sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il credito è ceduto che in compensazione. Al riguardo, va segnalato che il credito deve essere utilizzato o ceduto nuovamente entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione, senza possibilità di utilizzo, cessione o richiesta di rimborso negli anni successivi.
Il modello per la comunicazione della cessione del credito deve contenere:

– codice fiscale del cedente;

– tipologia di credito d’imposta ceduto e, in caso di credito per la locazione degli immobili ad uso non abitativo, tipologia del contratto;

– ammontare del credito di imposta e, in caso di credito per la locazione degli immobili ad uso non abitativo, mesi ai quali si riferisce;

– estremi di registrazione del contratto da cui deriva il credito;

– codice fiscale del cessionario;

– data di cessione del credito.

Per quanto riguarda la modalità con cui la cessione del credito deve essere realizzata, non sembra essere richiesta una forma particolare. La stessa potrebbe essere effettuata con scrittura privata, che non dovrebbe essere soggetta ad imposta di registro (secondo le disposizioni dall’articolo 5 della Tabella allegata al Dpr 131/1986).

Si ricorda che il credito può essere ceduto anche al locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, al fine di ridurre l’esborso finanziario del cessionario.

di Elena Cardani

Tax partner dello studio tributario e societario Deloitte, è esperta di fiscalità immobiliare. Assiste investitori nazionali e internazionali nelle operazioni di M&A, con specifico focus ai deal immobiliari. Ha significativa esperienza nella fiscalità dei fondi immobiliari e delle Sicaf. Si occupa inoltre della fiscalità connessa alle operazioni di finanziamento.

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