I contratti di locazione di immobili strumentali sono soggetti a Iva (per opzione) e a imposta di registro proporzionale con aliquota dell’1%, come disciplinato dal Testo unico dell’imposta di registro che prevede una deroga al principio generale di alternatività Iva / imposta di registro, secondo il quale agli atti sottoposti a Iva l’imposta di registro si applica in misura fissa.
L’assoggettamento a imposta di registro proporzionale dei contratti di locazione di immobili strumentali
Sull’assoggettamento a imposta di registro proporzionale dei contratti di locazione di immobili strumentali già soggetti a Iva, è sorto un contenzioso con l’Agenzia delle entrate. In particolare, a parere del contribuente la normativa domestica – laddove il legislatore nazionale individua una deroga alla regola generale dell’alternatività Iva/imposta di registro, prevedendo l’imposta di registro proporzionale sulle locazioni di immobili strumentali, ancorché già assoggettate a Iva – sarebbe in contrasto con la disciplina comunitaria (Direttiva n. 2006/112/CE).
Contenzione fiscale con l’Agenzia delle entrate
Più in dettaglio, il contenzioso trae origina da un’istanza di rimborso presentata da un contribuente per l’imposta di registro versata per gli anni 2012-2015 in relazione a un contratto di locazione di immobili strumentali soggetto a Iva. In particolare, il contribuente ha impugnato in primo grado il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso ottenendo sentenza favorevole, confermata anche in secondo grado.
L’Agenzia delle entrate ha presentato ricorso per Cassazione e la Corte Cassazione civile (sezione tributaria) con sentenza 10539 dello scorso 18 aprile ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate sostenendo, in linea con un’ordinanza della Corte di Giustizia europea, che l’imposta di registro proporzionale sulla locazione di immobili strumentali non è un’imposta sul giro di affari e pertanto non interferisce con il funzionamento dell’Iva.
La pronuncia della Corte di cassazione sui contratti di locazione di immobili strumentali
La Corte di Cassazione precisa come, nelle more del giudizio, la Corte di Giustizia europea con ordinanza 12/10/17 in causa C-549/16 ha affermato che il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto “dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a un’imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, quale quella prevista dalla normativa nazionale (…), anche quando detti contratti siano parimenti soggetti all’imposta sul valore aggiunto”.
Alla luce di questo principio, non sussiste pertanto il contrasto (denunciato dal contribuente) tra l’imposizione indiretta domestica – che prevede per i contratti di locazione commerciale una deroga al principio di alternatività Iva/imposta di registro – e la disciplina comunitaria.
Restano pertanto soggetti a imposta di registro in misura proporzionale i contratti di locazione di immobili strumentali, già soggetti a Iva.