Riconoscendo la complessità dei propri desiderata, intende nominare un soggetto che possa, dopo la sua morte, aiutarlo nella realizzazione delle proprie volontà.
A seguito del riconoscimento, i legittimari dell’imprenditore – e cioè quei soggetti a favore dei quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti, indipendentemente dalla volontà del testatore – sono due: la moglie e il figlio riconosciuto. A ciascuno di costoro spetta un terzo del patrimonio del testatore. Quest’ultimo, considerando attentamente l’entità delle altre disposizioni che intende fare per testamento, istituisce la moglie e il figlio eredi per un terzo ciascuno del patrimonio, lasciando loro beni in quantità necessaria a soddisfare la rispettiva quota di legittima e nulla di più. Egli ha inoltre l’accortezza di dividere lui stesso (ex art. 734 c.c.) i beni tra i due soggetti, assegnando a ciascuno immobili distinti e liquidità in conti correnti diversi, evitando litigi ai fini della divisione tra la moglie e il figlio da poco riconosciuto (che altrimenti possiederebbero, in comunione, i beni che il testatore lascia loro). Curerà l’assegnazione un soggetto di sua fiducia, che il testatore ha nominato quale esecutore nel proprio testamento.
Per il fratello, egli dispone inoltre un legato avente ad oggetto la casa delle vacanze. Il fratello riceverà detto immobile, e non avrà alcun’altra pretesa sui beni dell’eredità e sulla loro gestione: egli infatti non è erede ma legatario, e come tale potrà prendere solo l’esecuzione del legato ex art. 692 c.c. (e cioè la consegna dell’immobile), e a sua volta risponderà ex art. 671 nei limiti del valore della cosa legata.
Per quanto riguarda il lascito ai bisognosi della propria città, il testatore decide di istituire una fondazione, la quale oltre che per atto pubblico può essere istituita anche per testamento (a prescindere dalla forma del testamento; la pubblicazione del testamento avverrà nella forma dell’atto pubblico ai fini dell’esecuzione del testamento). Egli dapprima inserisce nel testamento il contenuto minimo dettato dall’art. 16 del codice civile, e cioè la denominazione dell’ente, il suo scopo, il patrimonio e la sede, le norme sull’estinzione dell’ente a la devoluzione del proprio patrimonio nonché per la trasformazione dell’ente, rivolgendosi ad un avvocato per una consulenza sull’amministrazione e ordinamento della fondazione, nonché sui criteri e modalità di erogazione delle rendite. Inoltre il testatore lega alla fondazione così costituita i beni residui nel proprio patrimonio, avendo verificato che la consistenza di tali beni è ben superiore al valore minimo indicato per il riconoscimento della propria Regione.
Infine, per quanto riguarda la cremazione, ai sensi dell’art. 3.1 della l. 30 marzo 2001, n. 130, egli può esprime la volontà di essere cremato, nonché di veder disperse le proprie ceneri, a patto che ciò avvenga in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri, in natura o in aree private. Per assicurarsi che ciò venga attuato, e non volendo lasciare tale compito all’esecutore (persona di fiducia ma non di famiglia), onera di ciò il fratello, disponendo che se non darà seguito alla cremazione e successiva dispersione, questi perderà il legato avente ad oggetto la casa di vacanze (e su ciò vigileranno moglie e figlio riconosciuto, i quali – essendo gli unici due eredi dell’imprenditore – vedrebbero attribuirsi anche la casa di vacanze, se il fratello non adempisse il suo obbligo).
Così il testatore dispone delle ultime sue volontà.