Vuoi vendere o acquistare delle partecipazioni? Consulta una fiduciaria.
Sembra uno spot pubblicitario, ma è solo un consiglio professionale che i consulenti del cedente o del cessionario dovrebbero suggerire ai loro clienti.
Lo strumento dell’intestazione fiduciaria può essere utile per agevolare l’acquisto o la cessione di partecipazioni?
Nel seguito descriviamo un caso pratico che può chiarire come l’intervento di una società fiduciaria può risultare determinante, sotto un profilo di garanzia, in un’operazione di acquisto di partecipazioni. Una persona fisica, che indicheremo come il fiduciante, intende vendere la propria società. L’acquirente, una società di capitali, ha la necessità di reperire un finanziamento per poter procedere con l’acquisto dell’intera partecipazione. Le parti coinvolte nella compravendita, valutata la situazione, decidono di coinvolgere una fiduciaria in quanto soluzione ideale per le loro diverse esigenze. In sede di analisi dell’operazione si decide che sarebbe opportuno che le parti sottoscrivano un contratto di escrow agreement in cui la fiduciaria ricopra una funzione di garanzia svolgendo il ruolo che professionalmente viene indicato come escrow agent.
Con il termine escrow agreement si intende un particolare tipo di contratto, di derivazione anglosassone, in forza del quale un soggetto deposita un determinato bene presso un altro soggetto (escrow agent) il quale, a sua volta, si impegna a custodirlo e a consegnarlo ad un’altra parte nel momento in cui questi abbia adempiuto a una determinata prestazione o si sia verificato un determinato evento.
Se la prestazione non viene effettuata o l’evento non si realizza entro un determinato termine, preventivamente indicato, il bene deve essere restituito al conferente. Peculiarità dell’escrow agreement è la sua finalità di garanzia nonché l’esistenza di un rapporto principale tra le parti. Cosicché, viene stabilito che in sede di sottoscrizione del contratto di cessione delle partecipazioni, il fiduciante sottoscrive un mandato fiduciario avente ad oggetto l’intestazione delle partecipazioni nonché un escrow agreement volto a specificare gli obblighi che la fiduciaria dovrà porre in essere anche in osservanza di quanto concordato nel contratto di cessione citato.
Occorre precisare che è opportuno che la fiduciaria non sia parte contrattuale del contratto di cessione delle partecipazioni.
Nell’escrow agreement, che viene sottoscritto anche nell’interesse del terzo (i.e. l’acquirente) ai sensi dell’articolo 1723 codice civile, viene stabilito che:
■ il fiduciante conferisce istruzioni alla fiduciaria affinché la stessa costituisca in pegno, tramite girata, le azioni oggetto di intestazione fiduciaria. Il pegno viene costituto a favore di una banca a fronte del finanziamento che la stessa banca eroga all’acquirente e necessario per il pagamento del corrispettivo delle azioni;
■ contestualmente all’erogazione del finanziamento l’acquirente conferisce un‘istruzione irrevocabile alla banca con cui la autorizza a trasferire il finanziamento ricevuto nel momento in cui verrà formalizzato il trasferimento della proprietà delle azioni;
■ il fiduciante incarica la fiduciaria di procedere al trasferimento della proprietà delle azioni in favore dell’acquirente dopo aver ricevuto il consenso della banca quale creditore pignoratizio;
■ contestualmente al trasferimento delle azioni, la banca, in ottemperanza alle istruzioni irrevocabili ricevute dall’acquirente, provvede a versare parte della somma pattuita su di un conto corrente intestato direttamente al fiduciante e la restante parte su di un conto corrente intestato alla fiduciaria;
■ al verificarsi di un determinato evento la fiduciaria è autorizzata a svincolare la somma residuale a favore del fiduciante provvedendo, subito dopo, a estinguere il rapporto fiduciario.
Nell’operazione descritta il ruolo della fiduciaria è centrale nel garantire a tutte le parti contrattuali il corretto adempimento dell’escrow agreement essendo, tra l’altro, obbligato ad agire nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.