La rinuncia all’eredità: quando è possibile revocarla?

3 MIN

La rinuncia all’eredità è un atto che il suo autore può revocare, sia pur entro certi limiti indicati dal codice. Ecco come e quando

Indice

Dopo aver approfondito il tema della rinuncia all’eredità, ci focalizziamo ora sulla sua revoca.
Ricordiamo che la rinuncia è un negozio unilaterale e non recettizio, a forma solenne, perché può farsi esclusivamente a mezzo di dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondiario in cui si è aperta la successione: ogni altra forma di rinunzia compiuta dal chiamato è nulla per difetto di forma ai sensi dell’art. 519 c.c. 

La rinuncia, ha, peraltro effetto retroattivo ai sensi dell’art. 521 c.c. (“chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”); il medesimo articolo peraltro precisa che il rinunciante può ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino a concorrenza della porzione disponibile.

La rinuncia, che è l’atto con cui il chiamato rifiuta l’acquisto ereditario, non provoca in verità l’irretrattabile perdita del diritto di accettare l’eredità, visto che l’art. 525 c.c. consente, a certe condizioni, che il chiamato possa revocare la propria rinuncia.

Dispone infatti detto articolo che “fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità”. 

La revoca della rinuncia all’eredità

Si ritiene che l’articolo in commento sostanzi, più che una revoca, una tardiva accettazione dell’eredità: più che far venire meno la delazione del chiamato, la revoca della rinunzia crea una situazione di coesistenza del diritto di accettare l’eredità tanto in capo al chiamato che ha rinunziato, quanto a favore degli altri chiamati. Infatti si è sostenuto che, se fosse una vera revoca, questa dovrebbe limitarsi a eliminare gli effetti della rinunzia, riportando il chiamato nella situazione in cui deve delibare se accettare o rinunziare l’eredità; mentre la revoca della rinunzia implica, in realtà, l’acquisto dell’eredità.

La predetta ricostruzione indica anche quale sia la forma della revoca della rinuncia, che è quella dell’accettazione dell’eredità, tanto espressa quanto tacita; mentre non si possono più realizzare le forme di accettazione presunta, cioè il possesso dei beni ereditari per il termine indicato dall’art. 485 c.c. e la sottrazione o occultamento degli stessi. 

Le modalità della revoca della rinuncia all’eredità

In sostanza il rinunziante può compiere la revoca della rinunzia (tramite acquisto dell’eredità): 

  • anzitutto, qualora il termine di prescrizione non sia scaduto (sia esso quello ordinario decennale ai sensi dell’art. 480 c.c., o quello decadenziale più breve fissato dal giudice a norma dell’art. 481 c.c.); 
  • in secondo luogo, qualora la quota rinunciata non sia stata acquistata da altri chiamati, vuoi per accettazione, vuoi automaticamente per accrescimento (ex art. 674 c.c.) ovvero dallo Stato in mancanza di altri successibili. 

Va soggiunto che, in caso di morte del rinunciante, il potere di revocare la rinunzia si trasmette ai suoi eredi ai sensi dell’art. 479 c.c. 

Discussa è la portata dell’inciso “senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità”. Per alcuni autori, altro non è che la conferma del passaggio dei poteri di gestione del patrimonio ereditario ai chiamati successivi; altri, invece, ritengono che significhi semplicemente che il legittimario che rinunzia all’eredità e poi revoca la rinunzia perde il diritto di agire in riduzione, facendo quindi salvi gli acquisti di donatari e legatari; altri ancora, invece, ritengono che l’articolo in commento non abbia grande applicazione pratica, perché non aggiunge nulla alla normale tutela di cui godono già i terzi.

LE OPPORTUNITÀ PER TE.
Quanto tempo c’è per revocare la rinuncia all’eredità?
Come si fa l’atto di accettazione dell’eredità?
Gli advisor selezionati da We Wealth possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi.
TROVA IL TUO ADVISOR

di Maria Cristiana Felisi

Maria Cristiana Felisi è partner dello studio legale Charles Russell Speechlys, private client. Ha sviluppato una particolare competenza nella consulenza ai clienti su aspetti di diritto privato e di famiglia, tra cui il diritto delle successioni, i trust, le fondazioni, la pianificazione successoria, real estate, societario e relativo contenzioso. È una mediatrice professionale per le imprese, un Family Officer qualificato in Italia e membro dell’International Bar Association (IBA). È iscritta all’albo degli avvocati di Milano dal 1992 ed è patrocinatrice davanti alla Corte di Cassazione e ad altre giurisdizioni superiori.

Non sai come far rendere di più la tua liquidità e accrescere il tuo patrimonio? Scrivici ed entra in contatto con l’advisor giusto per te!

Compila il form ed entra in contatto gratuitamente e senza impegno con l’advisor giusto per te grazie a YourAdvisor.

Articoli più letti

Ultime pubblicazioni

Magazine
Magazine N°90 – maggio 2026

Abbonati al magazine N°90 · Maggio 2026 · Mensile Influencer Magazine della Consulenza Patrimoniale Cover ...

Magazine N°89 – aprile 2026

We Wealth · Magazine N°89 Aprile 2026 Cover Story · Franklin Templeton pag. 24 L’infrastruttura ridisegna la finan...

Guide
Uno sfondo blu con un grande testo bianco che recita "2026 TOP 200 Advisor del Wealth" e un piccolo cerchio nero in basso con la scritta "WE wealth" in bianco.
Top 200 Advisor del Wealth – 2026
Copertina di una rivista intitolata "Auto Classiche" con un'auto sportiva d'epoca rossa su sfondo nero, con il sottotitolo "Collezionismo e Passione" e "Volume 2" in basso.
Auto classiche: collezionismo e passione
Dossier, Outlook e Speciali
Dossier aprile 2026
A man in a suit and tie on a magazine cover.
Outlook 2026 | We Wealth