Siamo abituati a leggere e discutere di eredità cadute in comunione composte da singoli beni, la cui divisione seppur alle volte (umanamente) complessa è regolata da un “semplice” principio: un oggetto – una persona.
Ma cosa succede quando l’asse ereditario è composto da una moltitudine variegata di oggetti molti dei quali indivisibili per loro natura o per atti imposti (vincolo di collezione)?
Il collezionismo, soprattutto il più antico era caratterizzato da una forte inclusività che al livello più alto sfociava nella creazione della wunderkammer: la camera delle meraviglie.
In queste camere la collezione di singoli pezzi si faceva organica diventando una vera e propria opera a sé stante, tanto da diventare un’opera unica. Ci sono altri esempi di beni da collezione meno complicati nella loro struttura rispetto alla wunderkammer, la cui organicità è l’elemento essenziale: basti pensare che tra i beni maggiormente collezionati in passato troviamo i servizi di piatti o da the le cui porcellane o i cui argenti erano segno di grande lustro per le famiglie.
Ma cosa accade, oggi, quando più eredi si trovano a voler dividere un servizio di piatti, di gran pregio, forse utilizzato per servire una cena ad uno degli ultimi imperatori europei, e magari raccontato nei diari dell’epoca (non poi così lontana)?
La prima domanda che si pongono gli eredi è quella circa la possibilità di dividere tra di loro il servizio di immenso valore. Il nostro ordinamento all’art. 1112 c.c. prevede che lo scioglimento della comunione non può aversi se ha ad oggetto beni che – se divisi – cesserebbero di servire all’uso previsto. Pertanto l’ipotesi degli eredi di spartirsi il servizio di porcellane (piatti, zuppiere, salsiere, piatti da portata etc.) oltre a provocare un danno al bene stesso non può essere perseguito per disposizione normativa.
L’indivisibilità del servizio risiede nel fatto che un piatto può sempre assolvere alla sua funzione di piatto ma se diviso dal raro e pregevole servizio di origine danneggia l’unicità del servizio stesso e ne compromette per sempre il valore.
Inoltre, seppur un tempo di “uso comune”, oggi, gli esemplari di servizi completi e così prestigiosi costituiscono una rarità determinata anche dalla storia dell’uso che se n’è fatto. Pertanto, se da un lato il servizio deve rimanere intatto, bisogna anche rispondere anche all’esigenza degli eredi in comunione di gestire questi beni nel migliore dei modi senza lasciare spazio a presenti o futuri pericoli per la sua unitarietà, che ne costituisce, del resto, il valore assoluto. Ma dinanzi ad un simile patrimonio vi è anche da tener conto, in sede di valutazione, ai fini dell’organizzazione dell’asse ereditario, della potenziale reazione del Ministero della Cultura in termini di attenzione all’interesse storico ed artistico. Il servizio di porcellane rientra, infatti, in quello che la norma (art. 10 comma 3 lett. e del D. Lgs. 42/2004) definisce “serie di oggetti, a chiunque appartenenti che per tradizione, fama … ovvero per rilevanza storica, artistica … rivestano come complesso un eccezionale interesse (artistico)”.
Dunque è verosimile che nel qual caso gli eredi volessero alienare il servizio di porcellane e scegliessero di venderlo all’estero potrebbero incontrare un diniego alla richiesta di uscita definitiva dal Paese e il conseguente inizio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale. Perché sebbene siamo abituati a supporre che solo le opere di arte figurativa possano cadere sotto l’alveo dell’attenzione del Soprintendente, questo si estende anche ad oggetti di uso “comune” se riconosciuti di eccezionale interesse culturale.
Anche in relazione agli altri beni che compongono l’asse ereditario, gli eredi congiuntamente possono valutare quale sia la via migliore, da una parte, per sciogliere la comunione fra i beni singoli per i quali è ammessa la divisione e, dall’altra, per mantenere uniti quei beni facenti parte della collezione che per loro natura sono indivisibili. Iniziando dalla valutazione di ogni singolo bene, si potrebbe procedere senza molte difficoltà alla divisione tra gli eredi dei beni costituiti da un solo oggetto (dipinti, statue e altri collectible) e procedere, poi, allo studio e alla individuazione dello strumento giuridico che meglio possa rispondere alle esigenze di mantenimento, tutela e valorizzazione del patrimonio, garantendone una imperitura memoria e valorizzazione.