La nuova disciplina in materia di “whistleblowing”

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L’Italia ha recepito la Direttiva recante la disciplina del cosiddetto “whistleblowing”, attivando un proprio apparato normativo a tutela dei “whistleblower” che intendono segnalare eventuali violazioni di cui sono venuti a conoscenza nel corso della propria attività lavorativa, verificatesi all’interno di aziende del settore pubblico e privato

Indice

Il decreto è entrato in vigore il 15 luglio 2023 per i soggetti del settore privato che, nell’ultimo anno, abbiano impiegato una media di lavoratori subordinati pari almeno a 250.

La disciplina del whistleblowing

Mediante l’emanazione del Decreto Legislativo n. 24/2023 del 15 marzo 2023, che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 recante la disciplina del cosiddetto “whistleblowing”, l’Italia ha attivato un proprio apparato normativo costituito da un complesso insieme di norme poste a tutela di quei soggetti (“whistleblower”) che intendono segnalare eventuali violazioni di cui sono venuti a conoscenza nel corso della propria attività lavorativa, verificatesi all’interno di aziende del settore pubblico e privato.

Il nuovo decreto, in realtà, si è posto ad integrazione della normativa già esistente in materia, rappresentata dalla Legge n. 179/2017 e dal Decreto Legislativo n. 231/2001, prevedendo una disciplina ben più specifica incentrata sulla tutela delle segnalazioni relative a violazioni di disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea che ledano l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione o di un ente privato.

Non ci si limiterà più, quindi, alla tutela delle segnalazioni attinenti condotte illecite ai sensi del d.lgs. 231/2001 e violazioni dei relativi modelli di organizzazione e gestione.

Ai sensi del nuovo decreto, le segnalazioni possono essere effettuate attraverso appositi canali interni ed esterni. Relativamente ai primi, la gestione delle segnalazioni dovrà essere supervisionata da un determinato soggetto o ufficio – interno o esterno all’azienda – appositamente formato.

Per quanto concerne i canali esterni, invece, il ricorso a questa forma di segnalazione è riservata a casi in cui non fosse stato istituito un adeguato canale interno, nonché a casi in cui la segnalazione – sebbene adeguatamente formulata mediante il canale interno – è rimasta inascoltata.

In ultima istanza, il canale di segnalazione esterna è rivolto a quei casi in cui il segnalante ha fondati motivi per ritenere che la violazione oggetto della propria segnalazione possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse.

Il principale canale di segnalazione esterna è quello gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che con delibera del 12 luglio 2023 ha approvato delle linee guida volte non solo a fornire indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle segnalazioni alla medesima Autorità ed alla relativa gestione, ma anche a presentare indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possano tenere conto per l’implementazione dei propri canali e modelli organizzativi interni.

Ricevuta una segnalazione, l’ANAC ha quindi l’autorità di imporre misure disciplinari ai soggetti coinvolti.

Questo scenario potrebbe realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui si verifichino ostacoli alla segnalazione o ritorsioni nei confronti del segnalante, nonché nel caso in cui venga accertata una responsabilità civile per diffamazione – nei casi di dolo o colpa grave – in relazione alla segnalazione del whistleblower.

Particolarmente rilevante, poi, è il fatto che l’ANAC, ogni qualvolta riceva una segnalazione di competenza di un’altra autorità (amministrativa, giudiziaria o penale), dovrà garantire l’inoltro della segnalazione all’autorità competente.

Il decreto è entrato in vigore il 15 luglio 2023 per i soggetti del settore privato che, nell’ultimo anno, abbiano impiegato una media di lavoratori subordinati pari almeno a 250.

Per chi abbia impiegato una media di lavoratori inferiore, bisognerà attendere invece il 17 dicembre 2023.

In attesa di individuare i primi risvolti pratici, appare chiaro come dall’intervento riformatore traspaia la generale volontà del Legislatore di delineare una disciplina organica ed uniforme circa la tutela della posizione dei segnalanti, superando i limiti e le incertezze che fino ad ora avevano governato ai sensi della previgente normativa.

Avv. Fabio Cagnola

Avv. Fabio Cagnola

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