Conto cointestato: cosa accade in caso di lite tra coniugi?

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Sulle somme depositate in un conto cointestato vige una presunzione di comproprietà

Indice

Le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale non determinano alcun il diritto al rimborso

Conto cointestato

La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni. Il conto cointestato, inoltre, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. Prova che che può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

Ciò chiarito, come ha osservato la Corte di cassazione con la sentenza n. 28772 del 2023, l’aver alimentato in via esclusiva il conto corrente non implica l’essere unico titolare del diritto di proprietà degli importi ivi depositati. Sulle somme depositate in un conto cointestato, infatti, vige una presunzione di comproprietà.

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Spese effettuate per la famiglia

La circostanza che una delle parti, quella che meno ha effettuato versamenti sul conto, abbia fatto dei prelievi delle somme giacenti non implica in caso di crisi coniugale un diritto al rimborso nei confronti del coniuge che ha versato in maggiore misura. Ciò, soprattutto, le i prelievi sul conto sono stati effettuati per scopi legati al mantenimento della famiglia.

Come affermato dai giudici, infatti, il conto corrente, nel caso sottoposto al vaglio di legittimità, era stato aperto dai coniugi congiuntamente e per i bisogni presenti e futuri dell’intera famiglia e, inoltre, i coniugi avevano sottoscritto, congiuntamente e per quote paritarie, contratti di deposito titoli e di investimento, come documentalmente dimostrato dalla controricorrente.

Più in generale, come confermato da costante orientamento giurisprudenziale, le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. – che nella fattispecie traggono provvista in un conto cointestato -, non determinano alcun il diritto al rimborso.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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