Testamento: come redigerlo rinviando a fonti esterne

3 MIN

Come può il testatore fare rinvio ad elementi esterni alla scheda testamentaria per regolare la propria successione?

Nel sistema del diritto civile italiano un ruolo assolutamente dominante nella devoluzione della successione è dato alla volontà del testatore. Il legislatore prevede una serie di norme volte a prevenire ingerenze esterne nella determinazione delle ultime volontà, in particolare dettate dagli articoli 628, 631 e 632 del codice civile. 

Grande dibattito ha suscitato la possibilità, per il testatore, di redigere un testamento per relationem, cioè mediante il rinvio che il testatore faccia ad una fonte esterna al testamento per determinarne il contenuto. Si è soliti distinguere, per quanto riguarda la relatio, tra: 

  • relatio formale, che attiene al momento in cui il testatore dichiara le sue scelte, che ha già compiuto; 
  • relatio sostanziale, in cui l’elemento esterno contribuisce alla formazione della volontà del testatore, che senza rimane incompleta. 

Più in dettaglio, si ha relatio formale quando il rinvio fatto dal testatore è a fatti o circostanze che contemplano una semplice presa di conoscenza, cioè comportano una mera attività di accertamento.
Si ha invece relatio sostanziale quando il rinvio non è a meri fatti o circostanze, ma alla volontà di un soggetto estraneo incarico dal testatore. 

Si deve ritenere, in generale, l’ammissibilità della relatio formale. Infatti il testamento è completo nei suoi elementi essenziali, con l’unica caratteristica che il soggetto o l’oggetto non è immediatamente determinato, ma lo sarà conformemente all’art. 1346 c.c.
Così, ad esempio, dovrebbe ritenersi valida quella disposizione con cui il testatore lega i proventi di un determinato investimento, magari ancora in essere e che – al momento della redazione della scheda testamentaria – sono ancora incerti. È stato ritenuto altresì valido il testamento olografo che rimandi ad un documento esterno alla scheda testamentaria quale imprescindibile completamento della disposizione di ultima volontà (nella specie, lo statuto di una fondazione da costituirsi dopo la morte del testatore, contenente menzione dello scopo della fondazione stessa).

La relatio sostanziale, invece, è consentita esclusivamente nelle ristrette ipotesi prese espressamente in considerazione dal testatore. Ciò in quanto, come detto, il nostro legislatore pone in assoluto rilievo la personalità della volontà testamentaria, e limita quanto possibile l’ingerenza di volontà esterne a quelle del testatore: nel caso di relatio sostanziale, infatti, il testamento è incompleto, e il suo contenuto va integrato con il ricorso ad una fonte di volontà esterno. 

La relatio sostanziale, pertanto, è permessa solo nelle seguenti ipotesi:

  • attribuzione all’onerato o al terzo della facoltà di scelta del beneficiario di legato tra una cerchia determinata di persone, o tra uno o più enti determinati dal testatore (art. 631, comma 2 c.c.);
  • legato determinato per arbitro altrui secondo parametri determinati dal testatore (art. 632, comma 1 c.c.) e legato remuneratorio, anche senza indicazione dell’oggetto e della quantità (art. 632, comma 2 c.c.); 
  • legato generico (art. 664 c.c.); 
  • legato alternativo (art. 665 c.c.), in cui la scelta spetta all’onerato salvo che il testatore l’abbia rimessa al legatario o al terzo;
    – divisione rimessa alla volontà del terzo (art. 733, comma 2 c.c.)

Così, ad esempio, sarà valida la disposizione con cui il testatore lega un immobile ad un beneficiario da determinarsi tra i suoi nipoti; mentre non sarà valida quella disposizione con cui il testatore lega a suo figlio una somma di denaro nella misura che un terzo riterrà più opportuna.

di Maria Cristiana Felisi

Maria Cristiana Felisi è partner dello studio legale Charles Russell Speechlys, private client. Ha sviluppato una particolare competenza nella consulenza ai clienti su aspetti di diritto privato e di famiglia, tra cui il diritto delle successioni, i trust, le fondazioni, la pianificazione successoria, real estate, societario e relativo contenzioso. È una mediatrice professionale per le imprese, un Family Officer qualificato in Italia e membro dell’International Bar Association (IBA). È iscritta all’albo degli avvocati di Milano dal 1992 ed è patrocinatrice davanti alla Corte di Cassazione e ad altre giurisdizioni superiori.

Non sai come far rendere di più la tua liquidità e accrescere il tuo patrimonio? Scrivici ed entra in contatto con l’advisor giusto per te!

Compila il form ed entra in contatto gratuitamente e senza impegno con l’advisor giusto per te grazie a YourAdvisor.

Articoli più letti

Ultime pubblicazioni

Magazine
Magazine N°90 – maggio 2026

Abbonati al magazine N°90 · Maggio 2026 · Mensile Influencer Magazine della Consulenza Patrimoniale Cover ...

Magazine N°89 – aprile 2026

We Wealth · Magazine N°89 Aprile 2026 Cover Story · Franklin Templeton pag. 24 L’infrastruttura ridisegna la finan...

Guide
Uno sfondo blu con un grande testo bianco che recita "2026 TOP 200 Advisor del Wealth" e un piccolo cerchio nero in basso con la scritta "WE wealth" in bianco.
Top 200 Advisor del Wealth – 2026
Copertina di una rivista intitolata "Auto Classiche" con un'auto sportiva d'epoca rossa su sfondo nero, con il sottotitolo "Collezionismo e Passione" e "Volume 2" in basso.
Auto classiche: collezionismo e passione
Dossier, Outlook e Speciali
Dossier aprile 2026
A man in a suit and tie on a magazine cover.
Outlook 2026 | We Wealth