Il tutto parte da un contribuente che impugnava 19 cartelle di pagamento, di cui 8 di natura tributaria
I termini di prescrizione dei tributi sono tendenzialmente di 10 anni, mentre quelli locali si possono prescrivere dopo 5 anni
Il contribuente impugnava 19 cartelle di pagamento, di cui 8 di natura tributaria. La Ctp inizialmente dichiarò inammissibile il ricorso, per cui si faceva appello.
La commissione tributario regionale del Lazo chiarisce come i crediti tributari hanno diversi termini di prescrizioni. E dunque non si può pensare che valga la regola che dopo 5 anni si prescrive l’imposta. È altresì vero che la suprema Corte con una sentenza del 2016 ha ampliato i margini difensivi del cittadini, ritenendo che la mancata opposizione della cartella di pagamento non da luogo alla conversione dei 5 anni. Ma questo, è stato precisato, non significata che tutti i tributi si prescrivono in 5 anni. La Commissione tributaria specifica infatti come “la mancata impugnazione della cartella esattoriale “produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 codice civile”.
La risposta
I termini di prescrizione dei tributi sono tendenzialmente di 10 anni, mentre quelli locali si possono prescrivere dopo 5 anni. Solo nel caso in cui un credito tributario di qualsiasi natura venga accertato con sentenza passata in giudicato che si attua la conversione dal termine originario a quello decennale. Questi principi sono inoltre anche stati ribaditi in una risposta data a novembre 2018 dal ministro dell’economia e delle finanze: i principali tributi erariali (IRPEF, IRES, IVA, IRAP) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo notificato tempestivamente al debitore”. “La sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione alla cartella non consente di fare applicazione dell’articolo 2953 del codice civile. Tale ultima disposizione, infatti, opera soltanto “nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
A questo si aggiunge che il Commissione tributaria specifica anche che l’intimidazione al pagamento interrompe la prescrizione. E dunque la notifica fa nascere un nuovo termine di prescrizione. Viene inoltre precisato che oltre all’intimidazione hanno lo stesso effetto anche, la notifica della cartella di pagamento e il preavviso di fermo amministrativo.