Royalty: la cessione al titolare del marchio non esclude l’inerenza

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I costi riferiti alle royalty possono valutarsi inerenti all’attività di impresa, specie ove espressamente disciplinati da una apposita clausola contrattuale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12846, depositata lo scorso 22 aprile

La vendita di prodotti “a marchio” dell’acquirente non riduce l’attrattività del brand per tale soggetto e, conseguentemente, non esclude si per sè l’inerenza delle royalty per il licenziatario. La concessione in uso a terzi, infatti, obbliga anche il titolare a rivolgersi al licenziatario per acquistare merce fabbricata con il proprio marchio. Questo, in sintesi, il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12846, depositata lo scorso 22 aprile che ha, altresì, ribadito che non compete all’Agenzia delle entrate la valutazione della convenienza delle scelte di investimento. Nell’occasione, inoltre, i giudici di legittimità hanno precisato che la deducibilità di tali costi non può ritenersi delimitata alle misure predeterminate nei documenti di prassi, essendo, invero, necessario tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto, nel rispetto dei principi di riparto dell’onere della prova.

La fattispecie

L’ordinanza ha preso le mosse dalla contestazione a una società italiana dell’indeducibilità delle royalty corrisposte a una controllata francese in quanto relative alla cessione di prodotti a quest’ultima società, per l’appunto titolare del marchio. Secondo la tesi erariale, in particolare, la cessione dei prodotti commerciali fabbricati con il marchio nella titolarità dell’acquirente, ma concesso in uso esclusivo alla venditrice, avrebbe escluso, di per sé stessa, l’inerenza del costo. In aggiunta, anche rispetto alle cessioni nei confronti di soggetti terzi, l’amministrazione contestava la quantificazione di tali costi operata dalla società italiana, in quanto superiore al valore normale del bene, recuperando a tassazione le somme eccedenti la percentuale del 5% del fatturato, individuata dalla circolare n. 32/1980. A opinione dell’ufficio, dunque, la società italiana avrebbe dovuto operare, per la parte esuberante, la ritenuta di imposta ai sensi dell’art. 25, comma 4, del dpr n. 600/1973.

Entrambe le commissioni tributarie di merito, chiamate a pronunciarsi sulla questione, accoglievano solo in parte le doglianze della società. Da un lato, confermando l’inerenza dei costi in questione. Dall’altro, riconoscendone la deducibilità nei limiti del 5% del fatturato. 

Ordinanza 22 aprile 2022, n. 12846

Interrogata sulla vicenda la Cassazione ha giudicato “inconsistente” la contestazione dell’Agenzia delle entrate, in quanto frutto di un’inammissibile valutazione di carattere meramente economico-fattuale. 

Richiamando i principi espressi nella sentenza n. 2224/2021, la Cassazione ha ribadito che deborda dai limiti del potere dell’amministrazione finanziaria ogni valutazione sulle scelte di investimento dei soggetti economici e sulla loro idoneità a stimolare e incrementare le vendite dei beni prodotti. Aggiungendo, inoltre, che per asserire la mancanza di attrattiva del marchio rispetto al suo proprietario, l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto, quantomeno, riscontrare un prezzo inferiore di cessione dei prodotti da parte del venditore che di quel marchio era il concessionario esclusivo. Circostanza questa non ravvisata nel caso concreto.

Quanto, poi, alla questione della determinazione del quantum deducibile, gli Ermellini hanno ribaltato le conclusioni raggiunte dai giudici di merito.

La Corte ha osservato, in primo luogo, che la stessa prassi ministeriale, nel definire il concetto di valore normale, recepisce il principio del prezzo di libera concorrenza consigliato dall’Ocse ed evidenziato che gli stessi orientamenti ministeriali, avuto specifico riguardo alla cessione di intangibles, ammettono il riconoscimento dei canoni di importo superiore al 5% del fatturato, ove giustificati da contingenze specifiche.

Ciò posto, la Corte ha riconosciuto la deducibilità integrale delle royalty determinate contrattualmente in quanto il maggior valore negoziato avrebbe trovato giustificazione nell’allegazione di una serie di ragioni ed elementi, quali il diritto di esclusiva acquisito dalla cessionaria dello sfruttamento del marchio, le peculiarità del mercato di destinazione dei beni nonché in uno studio di transfer pricing recepito dalla direzione generale delle imposte dell’Ile de France. 

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