Non ogni fonte di reddito percepito dal coniuge deve considerarsi destinata al mantenimento della famiglia
Il soggetto che gode di una pluralità di fonti di reddito può decidere di disporne liberamente, destinandone parte al fondo patrimoniale e parte per finalità di lucro personali e per il soddisfacimento di spese voluttuarie
Come prevede l’art. 170 cc. il creditore non può soddisfare le sue pretese sui beni vincolati nel fondo patrimoniale se è a conoscenza che i debiti del coniuge/creditore sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; altrimenti detto, solo nella misura in cui il debito è sorto per soddisfare i bisogni della famiglia, il creditore potrà rifarsi sul fondo patrimoniale.
Nel concetto di bisogno della famiglia non può perciò essere fatto rientrare ogni vincolo – potenzialmente – idoneo ad arricchire il nucleo familiare: il creditore, altrimenti, potrebbe indistintamente e in ogni caso soddisfare le sue pretese sul fondo patrimoniale e, quindi, sui beni all’interno dello stesso vincolati.
Sulla base di queste premesse, che richiedono – per giustificare l’esecuzione forzata sul fondo patrimoniale – un’inerenza diretta tra obbligazione contratta e bisogni familiari, dall’ordinanza della Corte è possibile sviluppare alcune considerazioni: non ogni attività posta in essere dal coniuge è per forza di cose idonea ad arricchire la famiglia e quindi inerente i bisogni familiari; il coniuge che ha provveduto a costituire un fondo patrimoniale rimane comunque libero di godere e disporre dei redditi che ha prodotto, dunque di destinarli a finalità diverse rispetto ai bisogni familiari; il creditore può agire sul fondo patrimoniale se vi è un’inerenza tra l’obbligazione per la quale agisce e i bisogni familiari che hanno indotto il coniuge a concluderla.
Tanto considerato, il coniuge/contribuente che dispone di una pluralità di fonti di reddito (nel caso di specie, partecipazioni societarie) ha la possibilità di dimostrare – anche servendosi di presunzioni semplici – che l’obbligazione è stata conclusa per il mantenimento del fondo patrimoniale o, al contrario, per scopi di lucro personali o per spese voluttuarie.