Immobili storici: sì all’imposta di registro e ipocatastale proporzionale

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Gli immobili storici o artistici non possono essere soggetti a ‘imposte di registro e ipocatastali fisse’. Devono essere imposte in maniera proporzionale

“I trasferimenti di immobili di interesse storico artistico sono tuttora soggetti alle imposte ipotecarie e catastale in misura proporzionale e non fissa, non essendo intervenuto alcun provvedimento legislativo inteso a modificare la relativa disciplina”, dichiara la Cassazione

Il caso esaminato risale al 2007. Una società che compra un’immobile storico –artistico pagando le tasse dovute. Dopo due anni chiede però il rimborso

I trasferimenti di beni immobili di interesse storico o artistico non soggetti all’imposta ipotecaria e a quella catastale in misura proporzionale e non fissa. E questo perché non c’è alcun provvedimento legislativo che abbia modificato la disciplina o abbia deciso per delle quote fisse. A dirlo è stata la Cassazione nell’ordinanza n.7386/2020.
Ma esaminiamo il caso che ha portato i giudici a prendere quella determinata decisione.
Nel 2007 una Srl unipersonale ha acquistato un’immobile di interessa storico-artistico e al momento del pagamento ha versato le imposte ipo-catastali in misura fissa, e successivamente ha provveduto al versamento delle imposte proporzionali per il valore dell’immobile. Dopo due anni dal pagamento la società chiede però il rimborso delle somme dato che la compravendita doveva essere oggetto solo alle imposte a misura fissa. Il venditore rifiutandosi di restituire la somma si finisce in Commissione tributaria.

Questa riconosce il diritto al rimborso alla società compratrice, dato che secondo i giudici le imposte ipo-catastali, per gli immobili storici e artistici devono essere applicate in maniera proporzionale. Il venditore non essendo d’accordo con quando deciso decide di appellarsi alla Cassazione. Questa accoglie il ricorso e decide come “i trasferimenti di immobili di interesse storico artistico sono tuttora soggetti alle imposte ipotecarie e catastale in misura proporzionale e non fissa, non essendo intervenuto alcun provvedimento legislativo inteso a modificare la relativa disciplina”. Da sottolineare come la Cassazione sottolinea anche come l’agevolazione prevista per il trasferimento di bene di interesse artistico, storico e architettonico sull’imposta di registro, non può essere estesa alle imposte ipo-catastali.

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