Essere proprietari di beni immobili riconosciuti di interesse rilevante per motivi storici, artistici, archeologici, culturali comporta oneri, costi di gestione e vincoli talvolta, non di poco conto
Prima di acquistare una casa ricadente nel novero degli immobili storici è opportuno ricorrere all’assistenza di un consulente esperto
Prima di acquistare un bene immobile rientrante in questa categoria, pertanto, è opportuno sapere che il proprietario potrebbe essere tenuto a sostenere di tasca propria le spese necessarie per mantenere il pregio artistico dell’immobile e, al contrario, potrebbe non essere libero di procedere a opere di modifica o demolizione di parti dello stesso, in quanto potenzialmente idonee a recare pregiudizio alla conservazione del bene.
Inoltre, i proprietari spesso non sono autorizzati a vendere o cedere liberamente l’immobile a terzi, in quanto lo Stato potrebbe riservare un diritto di prelazione sugli stessi. Infine, in certi casi, i proprietari hanno l’obbligo di tenere aperto l’immobile, in determinate fasce orarie, per consentire l’accesso al pubblico.
Il soggetto proprietario di un immobile di pregio culturale o storico, quindi vincolato, che intende affittarlo, deve inviare alla Soprintendenza la denuncia del contratto di locazione. Dal punto di vista fiscale, ai fini delle imposte dirette, per i soggetti che non agiscono in regime di impresa, il regime di tassazione della rendita degli immobili di interesse storico-artistico locati a terzi prevede che il reddito derivante dalla locazione sia pari al maggiore tra il canone di locazione ridotto del 35% e il reddito medio ordinario rivalutato del 5% ricavato dalle tariffe d’estimo, ridotto del 50%.
La riduzione forfettaria del 35% si giustifica nella misura in cui il proprietario è tenuto a sostenere, diversamente da quanto accade con gli immobili ordinari, maggiori costi di conservazione e manutenzione.
Infine, nel caso di trasferimento mortis causa, gli immobili vincolati non concorrono alla formazione dell’asse ereditario e pertanto non scontano l’imposta di successione ma solo le imposte ipotecaria del 2% e catastale dell’1%.