Bonus prima casa: vale anche per gli immobili acquistati all’asta

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Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno del rogito

Il beneficio sulla prima casa si applica agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della misura, 26 maggio 2021, e il 30 giugno 2022

Il bonus prima casa trova applicazione anche nelle ipotesi in cui l’immobile è acquistato all’asta

Il decreto Sostegni bis, come noto, ha introdotto, ai sensi dell’art. 64 (Dl 73/2021) misure a favore dei giovani intenzionati ad acquistare la prima casa.
Questa misura, rivolta ai soggetti under 36, con Isee non superiore a 40 mila euro, prevede l’esenzione dalle imposte (di registro, ipotecaria e catastale), oltre all’attribuzione di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, per gli atti onerosi di trasferimento della proprietà di immobili adibiti a prima casa di abitazione. Il bonus, inoltre e a certe condizioni, prevede l’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.
È bene specificare che l’agevolazione si applica a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle anzidette case di abitazione.

Ebbene, prendendo come riferimento il requisito dell’età anagrafica, è possibile – richiamando la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 12/2021, fare alcuni esempi: Tizio, che stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni di età nel dicembre 2021, non beneficerà dell’agevolazione; mentre Caio, che stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni di età nel gennaio 2022, al ricorrere degli altri requisiti normativamente previsti, beneficerà dell’agevolazione.

Soffermando l’attenzione, invece, sulle categorie di abitazioni ricomprese nel bonus, alla luce della citata Circolare, si evidenzia che, ricadono nella disciplina di agevolazione fiscale gli immobili classificati o classificabili come: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazione di tipo ultra popolare); A/6 (abitazione di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). Al contrario, l’agevolazione non è ammessa se relativa ad abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico.

E invero, con la recente risposta a interpello n. 808/2021, l’Agenzia delle entrate ha affrontato la questione se, o meno, la disciplina sul bonus prima casa possa trovare applicazione anche nelle ipotesi di acquisti di immobili all’asta.

Sul punto, l’Agenzia, richiamando un precedente orientamento, ha dato risposta affermativa. Acquistare un immobile all’asta dà diritto di beneficiare anche all’agevolazione sulla prima casa.

In effetti, ha spiegato, il diritto sull’immobile si acquisisce anche per effetto di un decreto di trasferimento emesso all’esito di un procedimento giudiziale.

In questa ipotesi, rimarca l’Agenzia, le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti per l’agevolazione in commento possono essere rese dalla parte interessata o nelle more del giudizio, affinché le stesse possano risultare nel provvedimento medesimo; oppure in un momento successivo, purché comunque ciò avvenga prima della registrazione dell’atto.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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