A certe condizioni, il sequestro si estende ai beni della moglie confluiti in un fondo patrimoniale
È persona estranea al reato colui che non abbia commesso il reato, non abbia tratto vantaggi dall’altrui attività criminosa e che sia in buona fede
Il sequestro si estende alla casa coniugale
Il sequestro, quale misura prodromica alla confisca, anche quando disposto nei confronti del soggetto indagato, può essere esteso anche ai beni cointestati al proprio partner.
Questo è possibile, spiega la Corte di Cassazione, dimostrando che la persona vicina al soggetto che ha commesso reati tributari ha tratto vantaggi personali dalla condotta fraudolenta.
Ciò comporta che anche i beni segregati all’interno di un fondo patrimoniale sono aggredibili dalla misura del sequestro, quando i beni, su cui è apposto un vincolo di destinazione, siano accessibili e disponibili da parte del partner.
Nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione, n. 20675 del 2023, si trattava dell’abitazione in uso al coniuge del destinatario del provvedimento di sequestro, costituente la casa coniugale.
In effetti, la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta a entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.
I beni, anche se originariamente in proprietà personale del coniuge non indagato, una volta conferiti nel fondo patrimoniale, entrano nella titolarità di entrambi i coniugi e come tali possono essere appresi in seguito al procedimento penale a carico del coniuge indagato che ne abbia la disponibilità.
In questo senso, osserva la Corte, nell’ipotesi di integrazione di una serie di reati tributari, il profitto può essere sequestrato aggredendo i beni di proprietà del soggetto indagato, ma anche estendendo il sequestro ai beni della moglie confluiti in un fondo patrimoniale.
Inoltre, come è emerso nel caso di specie, il coniuge non indagato non avrebbe neppure potuto essere considerato come persona estranea al reato, essendo risultato destinatario delle somme dell’evasione fiscale e abilitato ad accedere ai conti correnti delle società attraverso cui operava ill soggetto indagato.
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Definizione di persona estranea
La Cassazione rimarca che si considera “persona estranea al reato” colui che non abbia commesso il reato, non abbia tratto vantaggi dall’altrui attività criminosa e che sia in buona fede, non potendo conoscere, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l’utilizzo del bene per fini illeciti.