La Corte di Cassazione, nella sentenza 17 febbraio 2023 n. 5073, ha stabilito la validità di un trust liberale discrezionale istituito al fine di provvedere, nel corso del tempo, ai bisogni degli eredi del disponente e con il potere in capo al trustee di designare i beneficiari (seppur in una limitata cerchia di soggetti) e di determinare l’entità delle quote di spettanza di ciascuno.
Il fatto
Nel caso di specie un erede del disponente chiedeva al Tribunale di dichiarare la nullità dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie in un trust istituito a Londra, poiché tale atto sarebbe stato lesivo dei suoi diritti successori, nonché di dichiarare nullo in Italia il trust stesso.
In particolare, l’erede rilevava che “alla luce dei poteri riservati ai trustee, si era poi al cospetto di un trust discrezionale (…), che permetteva ai trustee di pagare il capitale del trust a tutti i beneficiari o ad uno di loro, a vantaggio di tutti o di uno soltanto, nelle proporzioni e nel modo da loro ritenuto opportuno (…). Pertanto, faceva rilevare che “il trust discrezionale non garantisce all’erede legittimario quella quota certa e determinata del patrimonio del de cuius che le attribuisce inderogabilmente il diritto italiano”.
Le considerazioni della Suprema Corte
In primo luogo la Cassazione ha definito il trust in esame come “trust inter vivos” con effetti “post mortem“, qualificandolo come una donazione indiretta, appartenente alla categoria delle liberalità non donative, ai sensi dell’art. 809 c.c. “poiché l’attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del “trustee”, cui il disponente aveva trasferito la proprietà, sicché l’avvenuta fuoriuscita del “trust fund” dal patrimonio di quest’ultimo quando era ancora in vita esclude la natura “mortis causa” dell’operazione, nella quale l’evento morte rappresenta mero termine o condizione dell’attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della stessa”.
Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte ha affermato che poiché l’atto di dotazione del trust è riconducibile alla categoria delle libertà non donative, la tutela dei diritti successori dei legittimari può avvenire tramite l’esercizio dell’azione di riduzione e non di quella di nullità.
Quanto sopra affermato implica che l’atto di trasferimento non è nullo, ma è solamente suscettibile di essere dichiarato inefficace e, comunque, nei limiti di quanto necessario per l’integrazione della quota di riserva.
Infine, la Suprema Corte si è soffermata sulla questione della legittimazione passiva dell’azione di riduzione, affermando che “deve quindi ritenersi che, ove alla morte del disponente il trust abbia avuto completa esecuzione, il legittimato passivo dell’eventuale azione di riduzione sarà il beneficiario finale, mentre in ipotesi di trust ancora “in esecuzione” l’azione andrà rivolta nei confronti del trustee”.
In conclusione, la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’erede, stabilendo la validità del trust liberale discrezionale.
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