Nel novero delle misure introdotte dalla
legge n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) per promuovere l’occupazione,
acquistano peculiare rilievo i commi 294-298 dell’(unico) art. 1, i quali si
concentrano in verità non tanto sulle imprese quanto, sulle categorie di
soggetti che il diritto del lavoro tradizionalmente connota come “deboli”
(giovani e donne). Da qui il rilievo secondo il quale più che di incentivi
all’occupazione si tratta di strumenti di promozione della occupabilità, ovvero
dell’attrattiva occupazionale di coloro che, complici la persistente crisi
economica e le emergenze internazionali, rischiano di restare esclusi dal
mercato del lavoro.
Le novità della Legge di Bilancio
La novità è che ora a quei soggetti vengono affiancati i percettori del reddito di cittadinanza, con l’evidente scopo di facilitarne l’occupazione e così alleggerirne il peso sulle le casse dello Stato. Il mezzo utilizzato è identico: l’esonero parziale o totale dei versamenti contributivi (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail) a favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato questi soggetti, entro il limite di un massimale e per un certo periodo di tempo. Costituendo aiuti di Stato, l’efficacia delle disposizioni che prevedono tali benefici contributivi è condizionata, ai sensi del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: art. 108, par. 3), all’autorizzazione della Commissione Europea, tuttora attesa.
Nello specifico, per quanto riguarda i giovani con età inferiore a 36 anni, la legge di bilancio proroga per tutto l’anno 2023 (art. 1, comma 297) la precedente disciplina dell’esonero contributivo in scadenza al 31 dicembre 2022, riconoscendo il beneficio per tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato (ovvero trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) effettuate nel corso del 2023, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di apprendistato. La misura dell’esonero è pari al 100% della quota dovuta, ma nel limite di 8.000 euro annui (così elevato rispetto ai 6.000 del 2022) per singolo lavoratore, per una durata complessiva di 36 mesi (estendibile a 48 mesi in caso di assunzione effettuata in una sede ovvero unità produttiva sita in un paese del sud Italia).
Le categorie agevolate: giovani e donne
Per aver accesso all’agevolazione, il giovane non deve essere stato parte di un rapporto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso della sua intera vita lavorativa. Lo stesso schema viene riproposto (per tutto il 2023) per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato (ovvero trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:
(i) donne prive di occupazione da oltre 12 mesi e con almeno 50 anni di età;
(ii) donne di qualsiasi età, disoccupate da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea (regioni individuate periodicamente dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea);
(iii) donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, occupate in una professione o settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna sulla base delle elaborazioni effettuate periodicamente dall’Istat); (iv) donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, indipendentemente dalla regione di residenza (art. 1, comma 298, legge di bilancio).
Anche in tale caso viene prorogata la disciplina dell’esonero contributivo in scadenza al 31 dicembre 2022; la misura dell’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali dovuti, nel limite di 8.000 (prima 6.000) annui, per una durata di 12 mesi in ipotesi di assunzione con contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in ipotesi di assunzione o trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
L’applicazione per i percettori di rdc
Quanto ai percettori del reddito di cittadinanza, le assunzioni (o trasformazioni del contratto) a tempo indeterminato effettuate nel 2023 garantiscono (a favore dei soli datori di lavoro privati e con esclusione di quelli domestici) un esonero del 100% dal versamento dei contributi a loro carico, ancora nel limite massimo di 8.000 euro l’anno (art. 1, commi 294-296). L’agevolazione è alternativa a quella prevista dall’art. 8, comma 296, del Decreto-legge n. 4/2019, il quale pure garantisce uno sgravio contributivo per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza nel limite dell’importo mensile dello stesso reddito percepito al momento dell’assunzione e, in ogni caso, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità.
Fuori ottica incentivante, ma sempre in tema di agevolazioni contributive, questa volta a beneficio del reddito effettivo del lavoratore, la legge di bilancio 2023 ha altresì previsto (per lo stesso 2023) un esonero sulla quota dei contributi previdenziali INPS a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato nella misura pari al 2%, purché la retribuzione lorda mensile non ecceda l’importo di 2.692 euro lordi (maggiorato del rateo di tredicesima). Qualora la retribuzione mensile sia inferiore all’importo di 1.923 euro lordi, maggiorato del rateo di tredicesima, il predetto esonero contributivo sarà pari al 3%.
LE OPPORTUNITÀ PER TE
- Hai un’impresa e vuoi saperne se puoi assumere approfittando degli incentivi?
- Hai bisogno di una consulenza fiscale?
Gli esperti selezionati da We Wealth possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi.