Con risposta n. 104 dello scorso 13 maggio, l’Agenzia delle entrate torna a occuparsi del regime fiscale applicabile ai proventi distribuiti da un fondo immobiliare italiano a fondi esteri nella, circostanza in cui, anziché investire direttamente nel fondo italiano, effettuano l’investimento per il tramite di un veicolo interamente partecipato.
La conferma del regime di esenzione fiscale
Al riguardo le Entrate confermano, in linea con precedenti chiarimenti, che il regime di esenzione applicabile alle distribuzioni effettuate (tra gli altri) a fondi pensioni esteri trova applicazione anche nel caso di investimento “indiretto” effettuato tramite veicolo societario white list interamente posseduto dal fondo estero.
L’interpello del fondo pensione canadese
L’interpello ha a oggetto un fondo pensione canadese (che integra la copertura previdenziale degli insegnanti) che raccoglie i versamenti periodici dei beneficiari e li gestisce professionalmente in monte in base ad una politica di investimento predefinita.
Il fondo è gestito da una società canadese che è sottoposta a regolamentazione e supervisione dell’autorità di vigilanza e che, in quanto gestore di un fondo pensione, beneficia di un regime di esenzione dalle imposte sui redditi.
La struttura dell’investimento tramite un veicolo societario canadese
Gli investimenti del fondo sono detenuti tramite un veicolo societario fiscalmente residente in Canada e interamente detenuto dalla società di gestione del fondo pensione per conto del fondo stesso. Il veicolo ha come oggetto esclusivo quello di effettuare investimenti a beneficio del fondo pensione ed è fiscalmente esente in virtù di una normativa canadese che a determinate condizioni esenta da imposte sui redditi le società interamente partecipate da fondi pensione.
Il fondo pensione effettua, per il tramite del veicolo, un investimento nelle quote di un fondo immobiliare italiano.
Alla luce della fattispecie descritta, nell’interpello viene chiesto all’Agenzia se il regime di esenzione da ritenuta sui proventi derivanti da partecipazione indiretta in un fondo immobiliare trovi applicazione qualora l’investimento avvenga per il tramite del veicolo white list il cui capitale è interamente detenuto dalla società di gestione del fondo pensione per conto del fondo stesso.
Conferma dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia conferma l’esenzione ribadendo, in linea con precedenti chiarimenti, che:
- i fondi pensione esteri e gli Oicr esteri che possono beneficiare del regime di esenzione da ritenuta sui proventi distribuiti da un fondo immobiliare italiano sono i soggetti, istituiti in paesi white list, che secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti presentano gli stessi requisiti sostanziali e le stesse finalità di investimento dei fondi e degli Oicr italiani, a prescindere dalla loro forma giuridica e ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che sussista una vigilanza sul fondo o sulla società di gestione dello stesso;
- le caratteristiche imprescindibili dei fondi italiani sono la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e l’autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto ai partecipanti;
- per individuare i paesi white list si deve far riferimento all’elenco dei paesi contenuti nel Dm del 4 settembre 1996;
- il regime di esenzione da ritenuta si applica non soltanto in caso di partecipazione diretta del fondo pensione white list nel fondo immobiliare italiano, ma anche qualora l’investitore estero parteci in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l’investimento a condizione che siano anche essi residenti in paesi white list.
Conclusione sull’interpello del fondo pensione canadese
Nel caso oggetto dell’interpello, l’istante dichiara che il fondo pensione canadese, paese che è white list, possiede gli stessi requisiti sostanziali e la stessa finalità di investimento di un fondo pensione italiano e che la società di gestione del fondo è soggetta a vigilanza prudenziale.
Alla luce di ciò, l’Agenzia considerato che ai sensi della normativa canadese la partecipazione del fondo pensione nella società veicolo può avvenire anche per il tramite di società partecipate dalla società di gestione del fondo nell’interesse e a valere sul patrimonio separato dello stesso, ritiene che ai fini del regime di esenzione non rilevi la circostanza che la partecipazione nel fondo immobiliare italiano sia detenuta dal fondo pensione per il tramite dei veicolo e conferma l’esenzione.