Regime fiscale per gli apporti ai fondi immobiliari
Il regime fiscale previsto per gli atti di apporto aifondi immobiliari, secondo il quale l’imposta di registro si applica in misura fissa, è una disciplina ordinaria e non una norma agevolativa. Pertanto, tale regime non risulta abrogato dalla normativa che ha previsto la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili.
Sentenza della Corte di Cassazione (n. 3218 del 5 febbraio)
È così che si pronuncia la Corte di Cassazione con sentenza n. 3218 pubblicata lo scorso 5 febbraio.
I fatti di causa riguardano un atto notarile del 2014 con il quale l’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali aveva sottoscritto quote di un fondo immobiliare mediante apporto di un immobile.
L’atto era stato assoggettato a imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 9 del Dl 351/2001 che prevede che si applichi anche ai fondi immobiliari l’articolo 7 della Tabella del Testo unico dell’imposta di registro che, a sua volta, prescrive che non vi è obbligo di registrazione per gli atti relativi alla istituzione di fondi mobiliari, alla sottoscrizione, al rimborso delle quote, all’emissione ed estinzione dei relativi certificati.
A fronte dell’imposta autoliquidata in misura fissa, l’Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di liquidazione applicando l’imposta di registro con aliquota del 9%.
La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione sostenendo che l’articolo 9 in esame fosse una disciplina speciale di natura agevolativa per gli apporti ai fondi immobiliari è che pertanto risultasse abrogata dall’articolo 10 del D.lgs 23/2011 che stabilisce che sono soppresse tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie relative agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili.
I principi affermati dalla Cassazione
La Cassazione riforma la sentenza della Commissione regionale affermando i due punti sottostanti.
1. La disciplina dell’articolo 9 è ordinaria, non agevolativa
La normativa recata dall’articolo 9 ha natura di disciplina ordinaria e non agevolativa. Questo si desume dalla collocazione di tale articolo nell’ambito di una fonte che assurge a statuto fiscale complessivo dei fondi immobiliari. Di conseguenza, la normativa che sopprime le esenzioni e agevolazioni non può incidere sull’articolo 9 dal momento che la stessa deve riferire alle agevolazioni in senso stretto e tipico e non anche a discipline che introducono un regime strutturale e ordinario, anche se più favorevole di altri.
2 . Gli atti di apporto ai fondi immobiliari non sono atti traslativi
Gli atti di apporto ai fondi immobiliari non realizzano un atto traslativo propriamente detto dal momento che i fondi non sono dotati di un’autonoma soggettività giuridica, ma rappresentano patrimoni separati della sgr che li gestisce, tanto che, in caso di acquisto di immobile nell’interesse del fondo, lo stesso viene intestato alla sgr che ne assume la titolarità formale e funzionale agli obiettivi prestabiliti dell’investimento. Di conseguenza, tali atti essendo estranei agli atti traslativi propriamente detti, non sono tassati in misura proporzionale.
Implicazioni della sentenza della Cassazione
Alla luce di questa sentenza, non dovrebbero più sorgere dubbi circa l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa (anche) agli atti di apporto effettuati da soggetti non passivi Iva o aventi a oggetto immobili residenziali trasferiti in regime di esenzione Iva (per i quali il principio di alternatività Iva-imposta di registro non trova attuazione).