L’art market si è evoluto, rafforzato e ha incrementato il suo appeal, tanto che oggi i suoi protagonisti non sono solo storici d’arte e collezionisti, ma veri e propri business man. L’arte è ormai divenuto un asset class a tutti gli effetti, la cui protezione deve rientrare e amalgamarsi in una più ampia gestione patrimoniale. Gli operatori del settore hanno acquisito consapevolezza nel dover fornire validi strumenti di reporting e valutazione delle opere d’arte ma anche strumenti giuridici, spesso combinati tra loro, in modo da garantire una ottimale protezione e trasmissione dei patrimoni artistici.
A dispetto del passato, caratterizzato da un rapporto intimo tra l’artista e il collezionista, l’arte, oggi, coinvolge in modo attivo il pubblico: le opere d’arte o le collezioni vengono prestate a mostre, donate ad un museo o danno vita ad un’organizzazione no profit, ovvero ad una fondazione. Nella tradizione giuridica italiana, la fondazione è da sempre riconosciuta come valido strumento per la valorizzazione, la tutela e il passaggio generazionale delle opere d’arte.
Si può far ricorso allo strumento della fondazione per svariate motivazioni; spesso correlate ad esigenze di tipo filantropico come diffondere alle future generazioni la vision di un artista, onorare la sua memoria, o semplicemente, condividere con la collettività le emozioni di una collezione, o anche connesse ad esigenze di tipo pratico come assicurare l’unitarietà di una collezione per preservarne il valore o reperire una collocazione appropriata per la stessa. Oggi, molte fondazioni oltre a svolgere un’importante attività nel campo della diffusione culturale dell’arte (ad esempio organizzando mostre e programmi dedicati), offrono opportunità agli artisti stessi, bandendo per loro concorsi o offrendo loro la possibilità di residenza.
La fondazione è un’organizzazione costituita per destinare un patrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità e finalità di interesse generale.
Tale scopo deve essere determinato, lecito e non in contrasto con le norme imperative e con l’ordine pubblico e, soprattutto, deve coincidere con un interesse meritevole di tutela (non con finalità egoistiche del fondatore). Con l’atto di disposizione il fondatore (persona fisica o giuridica) si spoglia della proprietà dei beni a cui imprime una destinazione per le finalità da lui volute, nonché stabilisce le regole sull’amministrazione della fondazione stessa.
La “conservazione” del patrimonio non rappresenta lo scopo della disposizione ma il mezzo per realizzare le finalità per le quali essa è stata eretta; la finalità è utilizzare al meglio le risorse finanziarie per preservare il valore del patrimonio, nel caso di patrimoni artistici la fondazione permetterà la fruizione al pubblico spesso anche con il supporto di realtà museali istituzionali. La fondazione, dunque, consente di evitare lo smembramento del patrimonio (artistico e non) nel tempo (ad esempio, in caso di successione o a causa di alienazione da parte di uno dei membri della famiglia o di suoi successori) e di proteggere, altresì, tale patrimonio da azioni da parte di terzi.
Con la fondazione si verifica un’attività di destinazione patrimoniale per cui il fondatore distacca dal suo patrimonio generale quella parte di beni e diritti di sua titolarità che è destinata a costituire il patrimonio della fondazione.
La fondazione è infatti caratterizzata da autonomia patrimo- niale perfetta, ovvero il patrimonio della fondazione rimane nettamente distinto sia da quello del fondatore che dal patrimonio dei suoi compo- nenti e, soprattutto, esso è insensibile ai loro debiti personali. Dunque, un’eventuale azione esecutiva dei creditori del fondatore, dopo che la costituzione della fondazione sia avvenuta, non potrà avere ad oggetto i beni di cui la fondazione è stata dotata né, tantomeno, gli eventuali credi- tori della fondazione potranno aggredire i beni del fondatore, ma soltanto quelli della fondazione. Seppur tale strumento giuridico sia espressione dell’autonomia privata, in quanto atto unilaterale non ricettizio che può essere costituito per atto inter vivos (con atto pubblico a pena di nullità) o mortis causa, la sua costituzione dovrà essere riconosciuta attraverso l’adozione di un provvedimento amministrativo funzionale ad acquisire la “personalità giuridica” (art. 1, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361).
La fondazione, tuttavia, presenta alcune regole molto stringenti sia per la costituzione che nel corso della sua durata: tra quelle più significative si segnalano, da un lato, il controllo di diritto pubblico sullo scopo e sull’utilizzo del patrimonio di dotazione (ad esempio acquisto/vendite di asset in ipotesi opere d’arte), dall’altro, la necessità di dotare da subito la fondazione di un cospicuo patrimonio anche monetario che consenta l’effettivo svolgimento delle attività propedeutiche alla realizzazione dello scopo.
Inoltre, come spesso accade nella prassi, quando il fondatore ricopre un ruolo di rilevanza nell’organo amministrativo dell’ente, ciò può rivelarsi, da un lato, un’opportunità per attuare concretamente la mission dell’attività progettuale della fondazione, dall’altro, un rischio, nella misura in cui il legame e il coinvolgimento emotivo del fondatore mettano a repentaglio la gestione della fondazione.
Da ultimo, si sottolinea che quando la fondazione non è più in grado di perseguire lo scopo per il quale è stata istituita, il patrimonio eventual- mente residuo, compresa, pertanto, anche la singola opera d’arte o la collezione di opere d’arte, diverranno di proprietà pubblica e saranno devoluti ad una fondazione che persegua uno scopo simile.
In conclusione, si può ben dire che il modello organizzativo delle fondazioni con una struttura giuridica ben definita, presenta soluzioni ottimali in grado di soddisfare le esigenze di collezionisti e imprenditori al fine di promuovere e preservare l’arte alle future generazioni.