All’entusiastica popolarità del fenomeno si accompagna l’attuale limitata e disomogenea regolamentazione della finanza digitale a livello internazionale. Rischio di frodi, utilizzo a scopi di riciclaggio, evasione fiscale, criminalità informatica e opacità dei mercati sono solo alcuni degli effetti indesiderati di un mercato che fa della deregolamentazione il suo punto di forza.
In ambito unionale la finanza digitale è sull’agenda della Commissione europea dal 2018 con il Fintech action plan, una serie di iniziative per consentire ai modelli di business innovativi di espandersi, promuovere la diffusione delle nuove tecnologie e rafforzare la cibersicurezza e l’integrità del sistema finanziario.
In continuità con il Fintech action plan, nel 2020 la Commissione europea ha adottato il Digital finance act, un pacchetto di norme comprendente le strategie per la finanza digitale e per i pagamenti al dettaglio e proposte legislative sulle cripto-attività e la resilienza digitale.
Gli ambiti strategici del Digital finance act riguardano:
(i) la finanza digitale: verso uno spazio europeo dei dati finanziari, nuove modalità per far giungere i finanziamenti alle pmi, migliori prodotti finanziari per i consumatori;
(ii) i pagamenti al dettaglio: pagamenti moderni ed efficaci sotto il profilo dei costi;
(iii) proposte per un quadro normativo dell’Ue sulle cripto-attività: cogliere le opportunità e contenere i rischi;
(iv) proposte per un quadro normativo dell’Ue sulla resilienza operativa digitale: sbarrare la strada agli attacchi informatici e rafforzare la sorveglianza dei servizi esternalizzati.
Il presente contributo si propone di analizzare più generalmente il contesto, le finalità e l’ambito di applicazione della proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività del 24 settembre 2020, il cosiddetto Regolamento MiCa, rinviando a futuri contributi l’analisi più specifica di talune tematiche trattate nella proposta di regolamento. Innanzitutto la scelta della Commissione Europea di proporre al Parlamento europeo e al Consiglio un regolamento, in luogo di una direttiva, quale atto giuridico per disciplinare a livello unionale il mercato delle cripto-attività. La Commissione ha ravvisato la necessità di stabilire un unico insieme di norme immediatamente applicabili in tutto il mercato unico. Gli emittenti che intendono offrire le loro cripto-attività in tutta l’Unione e i fornitori di servizi per le cripto-attività non devono essere soggetti a normative nazionali specifiche bensì a requisiti armonizzati di immediata applicazione. Pertanto un regolamento è più appropriato di una direttiva che, invece, richiede un successivo atto legislativo di recepimento da parte di ciascun Stato membro.
La finalità del pacchetto normativo MiCa muove innanzitutto dalla necessità di intervenire su alcune tipologie di attività che non rientrando nell’ambito di applicazione della vigente regolamentazione finanziaria dell’Ue (Mifid II, Emd2) espongono i consumatori e gli investitori a rischi considerevoli inclusi i rischi di manipolazione del mercato. Alcuni Stati membri hanno introdotto norme specifiche per le cripto-attività ovvero per talune categorie di esse. Oltre alla proliferazione recente di orientamenti e interpretazioni sul tema a livello nazionale. Tale frammentazione ha portato, però, a una distorsione della concorrenza nel mercato unico che impedisce agli operatori di promuovere le attività di tale comparto a livello transfrontaliero e ha favorito l’arbitraggio normativo. Inoltre, l’incertezza circa l’applicazione dell’attuale normativa finanziaria dell’Ue alle cripto-attività ha avuto il risultato di limitare l’emissione degli utility token nel mercato primario, limitando l’utilizzo della Dlt nei mercati finanziari. La disciplina armonizzata a livello europeo consentirebbe, nella visione della Commissione Europea, di ridurre la complessità e gli oneri finanziari e amministrativi per tutti i portatori di interessi. Inoltre l’armonizzazione dei doveri di trasparenza apporterebbe chiari vantaggi in termini di tutela degli investitori, integrità del mercato e stabilità finanziaria.
Il Regolamento MiCa stabilisce norme uniformi per quanto riguarda:
(a) gli obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione e l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività;
(b) l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica;
(c) la gestione, l’organizzazione e la governance degli emittenti di token collegati ad attività, degli emittenti di token di moneta elettronica e dei fornitori di servizi per le cripto-attività;
(d) le disposizioni a tutela dei consumatori per quanto riguarda l’emissione, la negoziazione, lo scambio e la custodia delle cripto-attività;
(e) le misure volte a prevenire gli abusi di mercato per garantire l’integrità dei mercati delle cripto-attività.
Il regolamento in oggetto si applica alle persone coinvolte nell’emissione di cripto-attività o che forniscono servizi connessi alle cripto-attività nell’Unione europea che non rientrano nella vigente legislazione dell’Ue in materia di servizi finanziari.
L’emittente di cripto-attività è una persona giuridica che offre al pubblico qualsiasi tipo di cripto-attività o che chiede l’ammissione di tali cripto-attività a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.
Il fornitore di servizi connessi alle cripto-attività è qualsiasi persona la cui occupazione o attività consiste nel prestare a terzi su base professionale uno o più dei seguenti servizi per le cripto-attività:
– la custodia e l’amministrazione di cripto-attività per conto di terzi;
– la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;
– lo scambio di cripto-attività con una moneta fiduciaria avente corso legale;
– lo scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;
– l’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di terzi;
– il collocamento di cripto-attività; la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di terzi;
– la prestazione di consulenza sulle cripto-attività.
Quanto, infine, alle cripto-attività disciplinate dalla normativa in esame, il regolamento richiama le seguenti:
– le rappresentazioni digitali di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga;
– i token collegati ad attività (un tipo di cripto-attività che intende mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di diverse monete fiduciarie aventi corso legale, di una o più merci o di una o più cripto-attività, oppure di una combinazione di tali attività);
– i token di moneta elettronica (un tipo di cripto-attività il cui scopo principale è quello di essere utilizzato come mezzo di scambio e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una moneta fiduciaria avente corso legale) e gli utility token (un tipo di cripto-attività destinato a fornire l’accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibile mediante Dlt, e che è accettato solo dall’emittente di tale to