Le misure sul tema volute dal legislatore sono particolarmente apprezzate dalle startup innovative che possono incontrare non poche difficoltà a reperire i capitali necessari per l’avvio e lo sviluppo dell’attività imprenditoriale.
Altresì interessante risulta essere la possibilità di introdurre clausole statutarie modulabili al fine di rendere attrattivo agli occhi degli investitori il veicolo societario nelle ipotesi in cui la startup innovativa sia stata costituita in forma di società a responsabilità limitata a cui, in via ordinaria, il codice civile ha riservato un ben più ristretto margine di manovra in materia di operazioni sul capitale di rischio e sul capitale a debito rispetto a quanto concesso alle società per azioni.
Di peculiare evidenza è l’art. 30 del Dl n. 179/2012 rubricato “Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative” che disciplina le forme di finanziamento a cui le startup innovative possono attingere per finanziare il business.
Tra le modalità di finanziamento previste si segnala la raccolta dei capitali di rischio attraverso le piattaforme on-line amministrate da gestori autorizzati.
Attraverso un intervento operato sul Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58) sono state definiti i contorni dell’equity-based crowdfunding destinato alle startup innovative.
Innanzitutto, una definizione: per “portale per la raccolta di capitali per le startup innovative” si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle startup innovative, comprese quelle a vocazione sociale. L’attività di gestione delle suddette piattaforme on line è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti, che rispettando taluni requisiti patrimoniali, di onorabilità e professionalità, sono iscritti nell’apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento.
I gestori sono, dunque, soggetti che professionalmente esercitano il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le startup innovative e sono sottoposti alla vigilanza da parte della Consob. Ai fini dell’ammissione dell’offerta, la startup innovativa che ricorre, per il tramite di gestori autorizzati, alla raccolta dell’equity-based crowdfunding deve inserire nel proprio atto costitutivo ovvero statuto le specifiche previsioni stabilite dal regolamento Consob sulla raccolta di capitali tramite portali on-line adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni. In particolare, per le offerte aventi a oggetto azioni o quote rappresentative del capitale sociale, occorre prevedere il diritto di recesso ovvero il diritto di covendita delle partecipazioni da parte dei sottoscrittori on-line nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all’offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi. Gli eventuali patti parasociali devono essere portati a conoscenza della società e pubblicati sul sito Internet della società.
Un’altra forma di finanziamento attivabile on-line attraverso i gestori qualificati è il cosiddetto debt crowdfunding. Le startup innovative possono raccogliere risorse finanziarie attraverso l’offerta di obbligazioni e, per le società costituite in forma di società responsabilità limitata che lo hanno previsto statutariamente, dei titoli di debito di cui all’articolo 2483, comma 1, del codice civile. La sottoscrizione delle obbligazioni o dei titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a determinate categorie di investitori individuate dalla Consob (cosiddetti retail wealthy).
Il finanziamento ha durata massima di 10 anni. Per le startup innovative con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il predetto finanziamento è restituito in misura parziale, per un ammontare pari al 70% dell’importo di finanziamento agevolato concesso per le spese del piano di impresa.