Caratteristiche principali
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha reso chiarimenti in merito alla natura e alle implicazioni legali derivanti dalla c.d. donazione remuneratoria.
In particolare, come hanno specificato i giudici della Suprema corte, la donazione remuneratoria rappresenta una fattispecie di donazione disciplinata dall’art. 770 c.c., che viene effettuata per riconoscenza, meriti del donatario o speciale remunerazione.
Più in particolare, pur rientrando nella categoria delle liberalità, questa fattispecie di donazione si caratterizza per l’animo che spinge il donante ad effettuare la donazione, il quale coincide con la volontà di compensare servizi o benefici ricevuti, senza che ciò comporti un’obbligazione giuridica o morale per il donante.
Se si volessero individuare le principali caratteristiche di detta tipologia di donazione, si potrebbe dire che, essa:
- è un’attribuzione gratuita, effettuata spontaneamente e senza l’obbligo di adempiere a doveri giuridici, morali o sociali.
- si basa su ragioni personali come il riconoscimento di meriti o la gratitudine per servizi resi dal donatario.
I requisiti della donazione remuneratoria
La donazione remuneratoria, così come le altre forme di donazione, è soggetta alle condizioni di forma previste dall’art. 782 c.c., che richiedono l’atto pubblico e la presenza di testimoni, al fine di garantire la consapevolezza del donante e la certezza giuridica dell’atto.
Differenza con altre donazioni e liberalità
Volendo brevemente riassumere le peculiarità che distinguono la fattispecie in esame dalle altre tipologie di donazioni o liberalità, si può osservare che la donazione remuneratoria:
- richiede il rispetto delle formalità previste dall’art. 782 c.c.
- è soggetta alle azioni di riduzione e reintegrazione dei legittimari
- non presenta una proporzionalità diretta tra il valore dell’attribuzione e il servizio ricevuto.
La liberalità d’uso non richiede il rispetto dei requisiti formali dell’art. 782 c.c., poiché deriva da consuetudini sociali o da ragioni d’uso. È oggettivamente commisurata al servizio reso e non ha natura di donazione vera e propria.
Adempimento di un’obbligazione naturale consiste in una prestazione effettuata spontaneamente, in quanto considerata moralmente doverosa, ma non obbligatoria dal punto di vista giuridico. Non richiede formalità particolari ed è irripetibile dal punto di vista del diritto.
Questa distinzione assume rilevanza, ad esempio, in sede di una domanda di ripetizione dell’indebito, quando occorre stabilire la natura giuridica dell’attribuzione. Se la prestazione configura una donazione remuneratoria priva della forma dell’atto pubblico, essa sarà giuridicamente inefficace e irripetibile.
La natura ibrida della donazione remuneratoria
La donazione in esame, pur essendo un atto di liberalità, non si colloca esclusivamente nel campo del dono gratuito e disinteressato. Quando la donazione si lega, anche solo in parte, a un riconoscimento per prestazioni ricevute, diventa necessario comprendere e valutare l’intento predominante del donante.
Secondo il criterio della prevalenza:
- Se l’attribuzione patrimoniale è effettuata principalmente per soddisfare un obbligo morale o sociale, essa può essere qualificata come adempimento di un’obbligazione naturale.
- Se, al contrario, l’intento liberale è prevalente, l’attribuzione deve essere ricondotta nell’ambito della donazione remuneratoria, con tutte le implicazioni normative e formali che ne derivano.
Rilevanza della presenza o meno dei requisiti di forma
Come hanno rilevato i giudici nella recente sentenza in esame, scrittura privata non soddisfa i requisiti formali della donazione remuneratoria, rendendo l’atto giuridicamente inefficace.
Ciò significa che in caso di assenza dei requisiti formali, appunto non soddisfatti dall’adozione della forma della scrittura privata, la donazione remuneratoria è improduttiva di effetti giuridici, e come tale incoercibile giuridicamente e quindi inidonea a fondare un decreto ingiuntivo.
Un esempio emblematico è rappresentato dalla promessa, formalizzata tramite scrittura privata, con cui i donatari si obbligano a corrispondere una somma di denaro ai donanti “a titolo di riconoscenza”. Sebbene il gesto sia riconducibile alla donazione remuneratoria, l’assenza della forma dell’atto pubblico la rende inefficace.
Implicazioni Giuridiche della Donazione Remuneratoria
Essendo una donazione vera e propria, la donazione remuneratoria è soggetta a tutte le norme che regolano la donazione ordinaria, incluse:
- L’azione di riduzione per tutelare i legittimari qualora le liberalità superino la quota disponibile del patrimonio del donante.
- L’obbligo di forma, che richiede l’atto pubblico e i testimoni.
Conclusioni
La donazione remuneratoria rappresenta una fattispecie di confine tra l’atto di liberalità e la prestazione spontanea legata a obblighi morali o sociali. La sua natura giuridica, tuttavia, implica il rispetto di rigorose formalità, la cui assenza ne compromette la validità.
Questa figura, pur essendo un gesto di generosità motivato da riconoscenza o meriti, richiede una corretta qualificazione giuridica per evitare controversie o inefficacia dell’atto.
In questo senso, si osserva che affidarsi a una consulenza legale adeguata è essenziale per garantire che l’intento del donante si traduca in un atto valido e produttivo di effetti.