L’istituto del coacervo risulta implicitamente abrogato con riferimento all’imposta sulle successioni, in forza del Dl 262/2006
L’istituto del coacervo – dato dall’insieme dei beni ricevuti da un determinato soggetto in seguito a donazione da parte del medesimo dante causa – risulta implicitamente abrogato con riferimento all’imposta sulle successioni, in forza del Dl 262/2006. Pertanto il valore delle liberalità disposte in vita dal medesimo
de cuius in favore dei discendenti non assumerà alcun rilievo in sede di determinazione dell’imposta di successione.
Così si è espressa la Commissione tributaria regionale del Piemonte con la recente sentenza n. 594/3/2021.
Nel corso del 2006 il de cuius (padre dei ricorrenti) aveva effettuato due atti di donazioni, uno per ciascun figlio, aventi ad oggetto la nuda proprietà di quote sociali della propria società in accomandita semplice, attiva nel settore immobiliare, con riserva di usufrutto delle quote stesse a favore del donante.
L’Agenzia delle Entrate ha contestato ai discendenti, tramite avviso di rettifica e liquidazione, l’omessa indicazione nella dichiarazione di successione delle donazioni ricevute mentre il padre era in vita – che ad avviso dell’Agenzia dovevano essere considerate nel calcolo della franchigia di un milione di euro spettante agli eredi – ed ha liquidato una maggiore imposta di successione di quella dichiarata irrogando le relative sanzioni.
A fronte di tale rettifica, gli eredi hanno presentato ricorso, che veniva accolto dai giudici di prime cure, quindi l’Amministrazione Finanziaria appellava la sentenza di primo grado, sostenendo la legittimità del proprio operato in sede di liquidazione e rettifica dell’imposta sulle successioni. I contribuenti, tuttavia, resistevano anche in appello, sostenendo l’inapplicabilità dell’istituto del coacervo in quanto la sostituzione della tassazione progressiva con la tassazione basata su soglie di esenzione e aliquote impositive crescenti, differenziate in base al grado di parentela con il de cuius, ha implicitamente abrogato l’istituto del coacervo.
Le argomentazioni difensive dei contribuenti sono state condivise anche dalla Ctr del Piemonte che, in linea con l’orientamento espresso dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza n. 24940/2016, ha ritenuto l’istituto del coacervo non applicabile ai fini dell’imposta di successione in quanto con l’introduzione del nuovo schema di
tassazione è venuta meno la finalità antielusiva del coacervo intendendosi, quindi, implicitamente abrogato per incompatibilità. In particolare, con la sentenza n. 24940/2016 la Suprema Corte ha affermato che “
il cumulo delle donazioni era espressamente limitato “ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’articolo 7”; vale a dire, delle aliquote progressive di cui alla tariffa allegata al DLgs. 346/90”.
L’Agenzia delle Entrate tuttavia sembra non aver accolto la tesi giurisprudenziale continuando a considerare il valore delle donazioni pregresse ai fini del calcolo della franchigia applicabile ai fini dell’imposta di successione.
L’istituto del coacervo – dato dall’insieme dei beni ricevuti da un determinato soggetto in seguito a donazione da parte del medesimo dante causa – risulta implicitamente abrogato con riferimento all’imposta sulle successioni, in forza del Dl 262/2006. Pertanto il valore delle liberalità disposte in…
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