Un’importante agevolazione applicabile ai passaggi generazionali di imprese e quote societarie è stata introdotta dall’art. 3, comma 4-ter, del d.lg 346/90. Non sono infatti soggetti a imposta di successione e donazione i trasferimenti mortis causa o per donazione di aziende, quote sociali ed azioni, effettuati, anche tramite patti di famiglia, a favore di discendenti e del coniuge.
Per i trasferimenti aventi a oggetto
partecipazioni in società di capitali il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali sia acquisito o integrato il controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. (maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria). Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa mantengano
il controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Se il controllo non viene mantenuto per almeno cinque anni il beneficio decade e l’imposta è dovuta nella misura ordinaria, con applicazione della sanzione amministrativa del 30% e degli interessi di mora.
Ecco alcuni esempi riferiti a trasferimenti per successione o donazione di partecipazioni (con diritto di voto) in società di capitali.
Se il padre trasferisce una partecipazione del 100% al figlio l’imposta non è applicabile.
Se il padre, che detiene una partecipazione del 100%, trasferisce il 51% a un figlio e il 49% all’altro figlio, è escluso dall’imposta solo il primo trasferimento, in quanto solo il primo figlio acquista il controllo (51%).
Se il padre, che detiene una partecipazione del 100%, trasferisce il 100% in comunione ai due figli l’imposta non è applicabile in quanto i due figli detengono il controllo in comunione.
L’agevolazione non si applica ai trasferimenti del diritto di nuda proprietà sulle partecipazioni, a meno che al nudo proprietario sia attribuito il diritto di voto (in quest’ultimo caso sempre che, naturalmente, l’erede/donatario acquisti il controllo rappresentato dalla maggioranza dei diritti di voto).
Per i trasferimenti di partecipazioni in società di persone l’agevolazione non è subordinata invece al fatto che l’erede/donatario acquisti il controllo.
Riprendendo uno degli esempi precedenti, se il padre, che detiene una partecipazione del 100%, trasferisce il 51% a un figlio e il 49% all’altro figlio, non solo il primo trasferimento ma anche il secondo è escluso da imposta, anche se il secondo figlio non acquista il controllo. Sono stati sollevati dubbi sull’equità della disposizione in esame. Occorre peraltro rilevare che proprio normative di tal genere hanno consentito e consentono la sopravvivenza dell’impresa e la sua continuazione dopo la morte del fondatore. In presenza di un’imposizione rilevante sui passaggi generazionali dell’impresa si era infatti assistito al caso di eredi che, per pagare l’imposta di successione su un asset illiquido (la partecipazione nell’impresa familiare), in assenza di altri asset liquidi rilevanti, potevano essere costretti a vendere la stessa partecipazione.
Si tratta evidentemente di un paradosso, che in ogni caso ha fatto sì che non pochi Paesi appartenenti all’Ocse abbiano introdotto norme agevolative sui passaggi generazionali delle imprese. In particolare, come recentemente indicato nel documento dell’Ocse inheritance taxation in Oecd countries, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Giappone, Corea, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti hanno introdotto disposizioni di tal genere.
Un’importante agevolazione applicabile ai passaggi generazionali di imprese e quote societarie è stata introdotta dall’art. 3, comma 4-ter, del d.lg 346/90. Non sono infatti soggetti a imposta di successione e donazione i trasferimenti mortis causa o per donazione di aziende, quote sociali ed azioni…