L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023
Coloro che detengono cripto-attività suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia possono proporre la richiesta di regolarizzazione
Con un recente provvedimento, Prot. n. 290480/2023, l’Agenzia delle entrate pubblica le regole per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi.
Di seguito le principali disposizioni.
I soggetti che possono accedere alla procedura di regolarizzazione delle cripto-attività
Si tratta dei soggetti tenuti agli obblighi di dichiarazione, vale a dire:
- le persone fisiche
- gli enti non commerciali
- le società semplici ed equiparate residenti in Italia
e dunque coloro che detengono investimenti all’estero (attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività), o risultano titolari effettivi degli investimenti, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, possono proporre la richiesta di regolarizzazione.
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L’oggetto della richiesta di regolarizzazione
La richiesta si riferisce alle cripto-attività rappresentate da cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking, o comunque detenute entro la data del 31 dicembre 2021, che non sono state indicate nel quadro RW del modello Redditi e/o i redditi sulle stesse realizzati entro la medesima data, anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso dell’anno, la cui indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi è stata omessa.
Cosa si può regolarizzare?
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, possono essere oggetto di regolarizzazione, per ciascun periodo d’imposta, sia le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990, sia le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali relative ai redditi delle cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021.
In questo senso, i contribuenti interessati che hanno omesso, in tutto o in parte, di indicare:
- nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi, le cripto-valute, possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell’apposito modello, indicando il valore delle cripto-valute detenute in ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per l’omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990 nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento del valore delle stesse, detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o alla data della relativa cessione
- nella propria dichiarazione i redditi derivanti da cripto-attività, incluse le cripto-valute, realizzati nel periodo di riferimento, possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione del modello, indicando il valore delle cripto-attività detenute in ciascun periodo d’imposta e versando l’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle cripto- attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione cui si riferiscono i redditi omessi.
Alcuni avvertimenti
La regolarizzazione delle cripto-attività avviene a seguito della dimostrazione della irrilevanza penale della provenienza delle somme investite.
L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023, utilizzando esclusivamente il modello messo a disposizione dall’Agenzia che dovrà essere firmato digitalmente, con allegata la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al presente provvedimento.