La costituzione di una società rappresenta un momento fondamentale per la creazione di nuove attività economiche e lo sviluppo del sistema paese. Tale scelta, tuttavia, non può prescindere da un’adeguata consulenza legale per la corretta scelta sulla tipologia di impresa da costituire e la forma di governance societaria da impostare per rispecchiare concretamente le esigenze e le finalità che vogliono perseguire i costituenti.
Le principali tipologie in Italia
La prima macro distinzione è rappresentata dalle società di persone e dalle società di capitali.
Le società di persone sono:
-società semplice (Ss)
-società in nome collettivo (Snc)
-società in accomandita semplice (Sas)
Le società di capitali sono:
-società per azioni (Spa)
-società in accomandita per azioni (Sapa)
-società a responsabilità limitata (Srl) e società a responsabilità limitata semplificata (Srls)
È evidente l’ampiezza delle forme societarie presenti nell’ordinamento italiano. Ciascuna ha le proprie caratteristiche e solo una consulenza con un professionista può aiutare ad effettuare una scelta consapevole, efficace ed efficiente rispetto agli interessi e scopi dei costituenti.
Come scegliere la forma societaria più adatta
Gli aspetti da analizzare per la scelta della forma societaria non possono prescindere da un attento esame dei “profili personali” dei costituenti e dei loro apporti alla compagine societaria, delle forme di governance, dei diritti dei partecipanti, delle modalità partecipazione agli utili e dei connessi aspetti anche fiscali.
Le società di persone
Società semplice (Ss)
La prima forma societaria da considerare è la società semplice che può svolgere esclusivamente attività di natura non commerciale tra cui originariamente vi rientravano le imprese agricole ed artigianali. Oggi, viene utilizzata per attività inerenti le professioni intellettuali, la gestione di patrimoni immobiliari o di partecipazioni societarie. Proprio la normativa di natura fiscale ha consentito di rafforzare l’interpretazione estensiva delle attività esercitabili con questa forma societaria.
Le caratteristiche principali della Ss sono:
- Ampia flessibilità nella scelta della forma di governance da parte dei costituenti;
- Semplicità di costituzione, anche in forma orale, e non è richiesto un capitale minimo per la costituzione;
- Autonomia patrimoniale imperfetta: la Ss è considerata un soggetto autonomo rispetto ai soci anche se non dotata di personalità giuridica. Dei debiti sociali risponde prioritariamente la realtà sociale con il suo patrimonio oltre ai soci che agiscono per essa che sono illimitatamente responsabili delle obbligazioni che assumono in favore della società. È quindi indispensabile che il socio amministratore adotti adeguate misure di gestione dei rischi per proteggere il proprio patrimonio personale. La responsabilità dei soci che non hanno agito per la società può essere derogata dall’atto costitutivo;
- Limitazione dell’oggetto sociale per sole attività non commerciali.
- Il creditore particolare di uno dei soci, nel caso in cui i beni di quest’ultimo non siano sufficienti a soddisfare la sua pretesa, può chiedere in ogni momento la liquidazione della quota del suo debitore.
Società in nome collettivo (Snc)
Passiamo ora ad analizzare le imprese commerciali.
Nella Snc:
- Salvo diversa previsione tutti i soci si considerano amministratori e possono rappresentare la società verso i terzi;
- Necessità di tenere le scritture contabili prescritte dall’art. 2214 c.c.;
- Autonomia patrimoniale e responsabilità: nella Snc tutti i soci rispondono illimitatamente, anche con il proprio patrimonio, per i debiti sociali. Occorre quindi particolare attenzione nello scegliere questa forma societaria tenuto conto dell’integrale responsabilità di ciascuno dei soci e non solo del soggetto che agisce per la società. Questa disposizione è inderogabile e non ha effetti nei confronti dei terzi;
- Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
Società in accomandita semplice (Sas)
Per la Sas valgono le medesime considerazioni svolte per la Snc salva la differenza prevista dalla legge tra soci accomandatari e soci accomandanti.
I primi sono i soci amministratori della società e sono assoggettati alle medesime disposizioni previste per i soci delle Snc.
I secondi, invece, sono soggetti solo limitatamente responsabili per le obbligazioni sociali e la responsabilità è limitata a quanto conferito nel capitale della società. La ratio di tale limitazione sta proprio nel fatto che i soci accomandanti non hanno poteri di amministrazione della società e sarebbe ingiustificata una loro responsabilità illimitata per le operazioni sociali.
Altra distinzione si ricava anche nella trasferibilità della quota dei soci accomandanti, ex art. 2322 c.c., che può essere prevista anche nell’atto costitutivo.
Ricapitolando le caratteristiche principali e comuni a tutte le società di persone sono l’ampia flessibilità statutaria nella determinazione della governance, della partecipazione agli utili e in tema di responsabilità patrimoniale dei soci. Da ultimo occorre anche considerare che nelle società di persone il contratto associativo dei partecipanti si configura normalmente con apporti “intuitu personae” che rendono più difficile la sostituzione dei soci e possibilità di trasferimento delle quote societarie a terzi. In questo contesto, pertanto, è necessario prevedere apposite strategie di uscita dei soci anche in caso di morte di uno di essi e del passaggio di quote a terzi.
Le società di capitali
Nelle società di capitali, come si può desumere dalla stessa denominazione, l’elemento centrale, ai fini normativi, è dato dal capitale sociale e non dalle persone che in essa partecipano. Questo rappresenta un patrimonio destinato all’esercizio in comune di una attività commerciale. La legge riconosce a queste realtà una vera e propria personalità giuridica, quale soggetto autonomo dai soci, dotata di un patrimonio separato finalizzato a raggiungere gli obiettivi indicati negli statuti ed atti costitutivi.
Delineate le linee essenziali passiamo ad esaminare i vari tipi.
Società per azioni (Spa)
- Scelte di governance sono più limitate, e la legge delinea obblighi specifici per gli amministratori (tra cui maggiori oneri di tenuta delle scritture contabili, previsioni di organi di controllo e obblighi di pubblicità);
- Costituite per atto pubblico e necessità di capitale minimo (50.000 euro)
- Responsabilità: i soci rispondono delle obbligazioni sociali esclusivamente nei limiti del capitale sociale. Questo rappresenta uno degli elementi chiave per scegliere di costituire una società di capitali. L’art. 2315 c.c. prevede espressamente che per le obbligazioni sociali risponde solo la realtà con il suo patrimonio.
- Possibilità di adottare patti parasociali e tipologie di azioni aventi diritti particolari;
- Trasferibilità delle azioni.
Società in accomandita per azioni (Sapa)
L’unica peculiarità della Sapa rispetto alle Spa è data dalla presenza della responsabilità solidale e illimitata dei soci accomandatari in via sussidiaria rispetto alla società col proprio patrimonio.
Società a responsabilità limitata (Srl)
Quest’ultima forma societaria ha avuto significativo risalto nel panorama economico italiano. L’evoluzione normativa ha progressivamente ampliato l’autonomia dei soci e ha reso questo modello societario sempre più attuale e interessante per i costituenti.
L’interesse per questo modello è basato sull’applicazione a una società di capitali di alcuni elementi caratterizzanti le società di persone unendo i vantaggi delle due tipologie:
- Capitale sociale ridotto rispetto alle altre società di capitali (10.000 €);
- Possibilità di prevedere azioni con diritti particolari riguardanti l’amministrazione della realtà o la distribuzione degli utili;
- Responsabilità limitata per le obbligazioni sociali e i soci rispondono personalmente nei limiti del capitale apportato;
- Libera circolazione delle partecipazioni, salvo limitazioni previste statutariamente.
La Srl semplificata (Srls)
L’evoluzione delle Srl ha avuto un ulteriore slancio grazie all’introduzione della Srl “semplificata” (Srls), di cui all’art. 2463-bis c.c., la cui peculiarità è data dalla previsione di un atto costitutivo “tipizzato” anche unilaterale, predisposto con decreto dal Ministero della Giustizia, le cui clausole essenziali non sono derogabili dai soci.
L’art. 2463 c.c. ha previsto la possibilità di creare Srl con capitale ridotto, anche a solo 1 €.
Conclusioni: come scegliere la forma societaria giusta
La scelta della forma societaria più adatta alle esigenze dei soggetti che intendono creare nuove iniziative imprenditoriali non può essere fatta in astratto, ma va valutata in concreto anche considerando che l’evoluzione normativa ha dato la possibilità di adattare e modulare le singole forme societarie con regole specifiche in tema di governance e gestione della compagine sociale.
(Articolo tratto dal magazine We Wealth di novembre 2024)