I fornitori di rating Esg dovranno essere autorizzati e supervisionati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
Il Consiglio ha introdotto un regime di registrazione semplificato, temporaneo e facoltativo per i piccoli fornitori
Nuova stretta in arrivo sulla finanza verde. Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo sul suo mandato negoziale su una proposta di regolamento dedicata alle agenzie di rating specializzate nella raccolta e nell’analisi di dati sulla sostenibilità, presentata dalla Commissione a metà giugno. Nelle intenzioni di Bruxelles, le nuove norme mirano a rafforzare “la fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili”, si legge in una nota ufficiale, migliorando “trasparenza e integrità” degli operatori del settore, favorendo la comparabilità dei rating e prevenendo potenziali conflitti di interesse.
Le norme proposte dalla Commissione Ue
Le norme proposte lo scorso 13 giugno dalla Commissione europea, in risposta a quella che venne definita come una “mancanza di trasparenza” del mercato dei rating di sostenibilità, prevedono che i fornitori di rating Esg dovranno essere autorizzati e supervisionati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) e rispettare requisiti di trasparenza su metodologia e fonti informative. Inoltre, saranno soggetti a misure specifiche per prevenire e gestire i conflitti di interesse, come anticipato in apertura.
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Le modifiche apportate dal Consiglio
Nel suo mandato negoziale il Consiglio ha chiarito le circostanze in cui i rating Esg rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento, fornendo ulteriori dettagli sulle esenzioni applicabili. Innanzitutto, si precisa, l’acronimo “Esg” include i fattori ambientali, sociali e relativi ai diritti umani o alla governance. I fornitori di rating che desiderano operare all’interno del territorio dell’Unione dovranno soddisfare determinati requisiti, tra cui l’ottenimento di un’autorizzazione da parte dell’Esma o, nel caso dei fornitori di rating Esg stabiliti al di fuori dell’Ue, una decisione equivalente, un endorsement dei loro rating Esg o comunque un riconoscimento.
Regime semplificato per i piccoli operatori
Il Consiglio ha inoltre introdotto un regime di registrazione semplificato, temporaneo e facoltativo della durata di tre anni per i piccoli fornitori di rating già esistenti e per i nuovi piccoli operatori sul mercato, in modo da facilitare la fase iniziale di applicazione del regolamento. Coloro che opteranno per questa procedura – definita dal Consiglio “più leggera” – non dovranno pagare le commissioni di vigilanza all’Esma. Dovranno inoltre rispettare alcuni principi generali di organizzazione e governance oltre a requisiti di trasparenza. L’Esma potrà richiedere loro eventuali informazioni e condurre indagini e ispezioni in loco. Usciti dal regime temporaneo, gli operatori dovranno conformarsi a tutte le disposizioni della normativa. In generale, i fornitori di rating Esg (indipendentemente dalla loro dimensione) potranno non doversi dotare di un’entità giuridica separata per condurre determinate attività, purché si adoperino per evitare eventuali conflitti di interesse; tale deroga non riguarda le attività di consulenza o revisione contabile quando sono fornite dalle entità valutate. L’accordo raggiunto dal Consiglio spiana ora la strada ai negoziati interistituzionali, per i quali bisognerà presumibilmente attendere il mese di gennaio.