La prospettiva dei Pepp ha sollevato alcuni interrogativi e preoccupazioni, relativamente all’impatto che l’attuazione di questa normativa potrà avere sull’Italia, anche dal punto di vista della concorrenza
Ci si trova innanzi ad una apertura di opportunità per le persone fisiche e ad una sfida importante per le compagnie di assicurazione, Sgr, banche e fondi pensione
E invero, il tema delle pensioni, così come è cruciale per gli Stati, alla costante ricerca dei sistemi idonei a rendere più leggera l’architettura del welfare, è di primaria importanza anche per le persone fisiche, i contribuenti, i quali sono chiamati in prima persona ad affrontare – e a tratti subire – sui redditi da pensione le sfide poste dalla crisi economica e demografica attuale.
Per tale ragione, è opportuno, come mette in evidenza Covip – Commissione vigilanza sui fondi pensione – valutare l’opportunità di aderire alla previdenza complementare che, non sostituendo ma aggiungendosi alla rendita da pensione obbligatoria, permette agli interessati di ottenere una rendita integrativa e, conseguentemente, di affrontare con maggiore serenità le eventuali difficoltà legate all’uscita dal mondo del lavoro.
La previdenza complementare permette infatti di accantonare regolarmente una parte dei risparmi nel corso della vita lavorativa, al fine di ottenere una nuova entrata, che si aggiunge a quella della pensione ordinaria.
Inoltre, la previdenza complementare, oltre a rappresentare una nuova entrata, è anche in grado di offrire un’opportunità di risparmio: lo Stato, infatti, riconosce specifiche agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari. Si tratta, principalmente, di fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici di tipo assicurativo.
Con l’intento di uniformare la disciplina della previdenza complementare in ambito europeo, consentire ai cittadini dell’Ue di accedere a nuove forme di prodotti pensionistici e, al tempo stesso, aumentare le dimensioni del mercato della previdenza, l’Unione europea attraverso il Regolamento (UE) 2019/1238 ha introdotto (anche con l’intento di contribuire alla realizzazione dell’Unione dei mercati dei capitali) i “Pan-European Personal Pension Products” cd. Pepp (Prodotto pensionistico individuale paneuropeo).
Ebbene, il Regolamento europeo che disciplina i Pepp, entrato in vigore il 14 agosto 2019, sarà applicabile dal 22 marzo 2022, ma alcune delle sue disposizioni necessitano di interventi da parte dei legislatori nazionali affinché esso possa pienamente dispiegare i propri effetti.
A tal riguardo, fino al 12 marzo 2022 è aperta la consultazione della bozza di decreto, al fine di comprendere se e in che misura siano compatibili con la legislazione vigente, le norme di adeguamento che dovranno essere introdotte per dare attuazione domestica al Regolamento in questione.
Tra i vari punti oggetto di consultazione, si segnalano in particolare le disposizioni volte a designare la Covip quale Autorità competente a vigilare sugli obblighi imposti dal Regolamento in capo ai fornitori di Pepp e a curare le procedure di registrazione e di cancellazione; a prevedere in capo a Banca d’Italia, Consob ed Ivass lo svolgimento di alcune delle attività di vigilanza previste dal Regolamento; a disciplinare le forme di decumulo ammesse, in coerenza con quanto previsto dal Decreto lgs. 252/2005, per le forme pensionistiche individuali; a non consentire la destinazione e/o il trasferimento di quote del Tfr maturato e maturando ai Pepp.
E invero, la prospettiva dell’introduzione dei Pepp ha, necessariamente, sollevato alcuni interrogativi e preoccupazioni, relativamente all’impatto che l’attuazione di questa normativa potrà avere sull’Italia, dunque sulla concorrenza rispetto ad altri prodotti di previdenza complementare e sul piano delle agevolazioni fiscali (si dovrà, infatti, assicurare ai Pepp la stessa fiscalità riconosciuta alle forme pensionistiche individuali), e infine, circa il ruolo ricoperto da Covip.
Ebbene, l’introduzione dei Pepp, nonostante le questioni da risolvere siano molte, rappresenta sicuramente un’opportunità per le persone fisiche interessate a una rendita integrativa e, contemporaneamente, una sfida importante per le compagnie di assicurazione, Sgr, banche e fondi pensione, che dovranno riuscire ad affermarsi in un mercato notevolmente più ampio, impegnandosi a diversificare ulteriormente l’offerta e creare legami con enti di altri Stati membri.