Chi sono i soggetti coinvolti in questo nuovi obbligo
E in cosa consiste la comunicazione. Attenzione che sono previsti anche degli esoneri
Andiamo ad analizzarne il suo contenuto.
Soggetti coinvolti
i soggetti coinvolti sono gli intermediari o il contribuente.
• Gli intermediari sono individuati del decreto legislativo in funzione del ruolo svolto nella elaborazione, commercializzazione, organizzazione o messa a disposizione ai fini dell’attuazione di un meccanismo transfrontaliero. La relazione illustrativa del decreto legislativo chiarisce che in sono inclusi in questa categoria:
• le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini della normativa sullo scambio automatico di informazioni tra cui: banche, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di intermediazione mobiliare (Sim), società di gestione del risparmio (Sgr), imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), società fiduciarie, trust, stabili organizzazioni di istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione;
• i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio fra cui: dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati
Gli intermediari, inoltre, sono tenuti alla comunicazione solamente se:
• sono residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
• hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
• sono costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato;
• sono iscritti ad un’associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato.
2) Per contribuente si intende “qualunque soggetto che attua o a favore del quale viene messo a disposizione, ai fini dell’attuazione, un meccanismo transfrontaliero”. La disposizione in esame attribuisce la qualifica di contribuente, in primo luogo, al soggetto che pone in essere il meccanismo transfrontaliero. Anche in questo caso l’obbligo di comunicazione è subordinato al ricorrere di uno dei seguenti criteri di collegamento territoriale. In particolare, si è tenuti all’obbligo di comunicazione se ricorra una delle seguenti condizioni:
• è residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
• dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
• non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e percepisce redditi o genera utili prodotti nel territorio dello Stato;
• non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e svolge la propria attività nel territorio dello Stato
Attenzione perché il contribuente potrebbe assumere la qualifica di intermediario se all’interno di un gruppo d’imprese elabori il meccanismo mettendolo a disposizione di altre società del gruppo per l’attuazione (promotore) o fornisca assistenza o consulenza nel processo di attuazione del meccanismo (fornitore di servizi). In questi casi, pur in presenza di un unico soggetto economico, cioè il gruppo d’imprese, occorre distinguere tra la figura dell’intermediario, individuabile nell’entità che elabora, gestisce e mette a disposizione il meccanismo o che svolge assistenza o consulenza al fine di attuarlo o gestirne l’attuazione, e la figura del contribuente, identificabile con l’entità del gruppo che attua lo stesso. Questo diventa rilevante in relazione alle modalità di assolvimento degli obblighi di comunicazione del meccanismo transfrontaliero soggetto a notifica.
Da ricordare come il contribuente deve assumersi l’obbligo di comunicazione se:
• l’intermediario è esonerato dall’obbligo di comunicazione;
• assenza dell’intermediario;
• l’intermediario non ha fornito allo stesso la documentazione attestante che le medesime informazioni sono già state oggetto di comunicazione.
• l’intermediario non abbia dato prova di aver comunicato all’Agenzia delle entrate o all’autorità competente di uno stato membro dell’Unione europea o con il quale è in vigore uno specifico accordo Mdr per lo scambio delle informazioni, di aver assolto all’obbligo di comunicazione.
La comunicazione
Oggetto dell’obbligo di comunicazione sono i meccanismi transfrontalieri connotati da elementi di pericolosità fiscale o potenzialmente idonei ad alternare il meccanismo di funzionamento del Crs. L’individuazione dei meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione deriva dalla lettura combinata di diverse disposizioni del decreto legislativo e del decreto ministeriale che nel loro insieme introducono un sistema di criteri selettivi focalizzati essenzialmente sui seguenti aspetti:
1) la transnazionalità del meccanismo
2) la sussistenza di almeno uno degli elementi distintivi classificati in cinque categorie identificate con lettere dalla A) alla E)
3) la presenza di una riduzione (potenziale) dell’imposta dovuta in un paese dell’Unione europea o in uno stato terzo con il quale è in vigore uno specifico accordo per lo scambio di informazioni relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (articolo 6, comma 1 del decreto ministeriale)
4) riduzione di imposta;
5) la presenza di un vantaggio fiscale principale realizzato da uno o più contribuenti in Italia
Esonerati dalla comunicazione
I soggetti obbligati alla comunicazione, se concorrono determinate condizioni, possono esserne esonerati. Una prima causa di esonero, che riguarda sia gli intermediari che i contribuenti, prevede che “quando un intermediario o un contribuente sono obbligati a comunicare il medesimo meccanismo transfrontaliero a più di uno stato membro, l’intermediario o il contribuente sono esonerati dall’obbligo di comunicazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate se provano l’avvenuta comunicazione delle stesse informazioni alle autorità competenti di un altro Stato membro”. La relazione illustrativa al decreto legislativo precisa però che l’esonero “opera a condizione che essi siano in grado di provare che le medesime informazioni sono state già oggetto di comunicazione alle autorità competenti di un altro stato membro”.