L’imposta denominata Ivafe consiste in un onere che grava sulle persone fisiche o giuridiche che detengono patrimoni finanziari esteri
Ai fini del monitoraggio fiscale, le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività estere di natura finanziaria devono compilare il Quadro Rw
L’imposta è pari allo 0,2% e si applica sul valore dei prodotti finanziari detenuti dal soggetto residente all’estero, ed è dovuta in proporzione a due fattori: alla quota di possesso e al periodo di detenzione. Con riferimento al computo del valore, occorre specificare che se si tratta di prodotti finanziari (anche laddove acquisiti a seguito di successione o per donazione), il valore è costituito dal valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare, nel luogo in cui il prodotto è detenuto. Se al 31 dicembre, invece, le attività finanziarie non sono più possedute, si farà riferimento al valore di mercato rilevato alla fine del periodo di possesso.
Se, ancora, si tratta di obbligazioni, azioni o strumenti negoziati in mercati regolamentati, si terrà conto del valore di quotazione al termine dell’anno solare o alla conclusione del periodo di detenzione. In mancanza del valore di quotazione (se si tratta di prodotti non negoziati in mercato regolamentati) si dovrà tenere conto del valore nominale o, in assenza di quest’ultimo, occorre riferirsi al valore di rimborso.
E invero, se si tratta di rapporti cointestati, per determinare la soglia predetta (5 mila euro) sarà necessario tenere conto delle sole quote riferibili al singolo contribuente, all’interno del rapporto cointestato. Diversamente, se si tratta di conti correnti e libretti finanziari detenuti da soggetti diversi dalle persone fisiche, l’Ivafe si applicherà in misura fissa equivalente all’importo di 100 euro.
Dall’imposta versata nello Stato in cui i prodotti o gli strumenti finanziari sono detenuti può essere detratto un credito di imposta pari all’imposta dovuta.
Non è riconosciuto, invece, alcun credito d’imposta se con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni che prevede l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore.
Venendo agli obblighi dichiarativi, alle persone fisiche residenti in Italia che detengono attività estere di natura finanziaria, tanto a titolo di proprietà quanto di altro diritto reale, ai fini del monitoraggio fiscale, è richiesto di compilare il Quadro Rw.