La Commissione per i problemi economici del Parlamento europeo ha diffuso i dettagli delle modifiche apportate all’iniziativa legislativa che cambierà la disciplina della consulenza finanziaria in Europa e i requisiti di trasparenza sui costi dei prodotti di investimento e sul loro rapporto qualità-prezzo (value for money). In particolare, gli emendamenti alla “nuova Mifid” delineata lo scorso maggio dalla Commissione europea ammorbidiscono alcune delle proposte più dirompenti per il settore, come il ruolo dei benchmark di costo-valore dei prodotti finanziari, che avrebbero costituito la base di un filtro preventivo sull’immissione sul mercato di fondi e polizze troppo cari. In un certo senso, questa appare come una contropartita rispetto al potenziamento delle informazioni contenute nel documento informativo (Kid), che illustra le caratteristiche chiave dei prodotti finanziari, con il progetto di linkare al suo interno un comparatore di costi-performance online con altri fondi o polizze, elaborato dalle autorità di vigilanza.
L’iter legislativo della Retail investment strategy proseguirà da qui in avanti sulla base del testo emendato dal Parlamento, che sarà oggetto di negoziazione con il Consiglio Ue.
Divieto alle retrocessioni, sparisce lo stop sull’execution-only
Il divieto alle retrocessioni, la forma di pagamento che indirettamente retribuisce il consulente attraverso le commissioni sui prodotti che propone al cliente, viene completamente rimosso come riferimento presente e per il futuro. Da un lato, nel nuovo testo del Committee economico, viene eliminato il divieto che la Commissione europea aveva proposto per le retrocessioni collegate a prodotti venduti senza alcun lavoro di consulenza (tramite una mera esecuzione di ordini). Dall’altro lato, la possibilità che il divieto alle retrocessioni (o inducements) possa essere rimesso sul tavolo dopo un triennio scompare del tutto dal nuovo testo emendato dal Parlamento, che allunga i tempi del riesame a cinque anni e riformula la dicitura in modo da non citare in alcun passaggio l’ipotesi di un futuro divieto alle retrocessioni. È un ulteriore retromarcia rispetto alle posizioni ventilate un anno fa, quando la Commissione europea aveva ventilato un divieto universale di questa forma di incentivi già con l’approvazione di questa Retail investment strategy. Ora non si parla più di un “approccio per fasi” che può sfociare nel divieto alle retrocessioni se i costi non scendono e la disponibilità di consulenza indipendente non aumenta, bensì “introduce regole che meglio delineano l’attuale ambiente di consulenza garantendo che gli intermediari finanziari forniscano consulenze più trasparenti, comprensibili e personalizzate ai clienti e ai consumatori”.
Le prassi obbligatorie della nuova consulenza
Il nuovo testo emendato modifica in modo sostanziale le prassi che avrebbero dovuto caratterizzare la raccomandazione dei prodotti finanziari da parte dei consulenti. Secondo la proposta originaria della Commissione europea, gli advisor, “dopo aver identificato strumenti adeguati per i loro clienti”, avrebbero dovuto “raccomandare il prodotto più efficiente in termini di costo tra prodotti simili ai loro clienti”, nonché, “raccomandare sistematicamente almeno un prodotto senza caratteristiche che potrebbero non essere necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo di investimento del cliente, in modo che gli investitori al dettaglio siano presentate anche opzioni alternative e possibilmente più economiche”.
Nella nuova versione del testo, invece, si prevede che “i consulenti finanziari dovrebbero, dopo aver identificato gli strumenti adatti alle esigenze dei loro clienti”, dovrebbero “raccomandare il prodotto più efficiente tra quelli che offrono caratteristiche simili ai loro clienti, prendendo in considerazione le performance, il livello di rischio, gli elementi qualitativi, i costi e le commissioni riportate ai sensi dell’articolo 16-a [della direttiva Mifid]”. Nel caso in cui “i consulenti scelgono di raccomandare un prodotto equivalente con costi più elevati al cliente, dovrebbero fornire una giustificazione obiettiva per tale raccomandazione e conservare il registro di quella giustificazione”.
Pertanto, scompare l’obbligo di mostrare al cliente almeno un’alternativa meno costosa e con caratteristiche più basilari.
Benchmark sui costi: uno strumento di vigilanza che non diventerà pubblico
Una seconda serie di modifiche alla proposta della Commissione europea ha profondamente modificato i capitoli dedicati all’elaborazione di indici di riferimento (benchmark) sui costi e le performance dei prodotti finanziari e assicurativi da parte delle autorità di vigilanza competenti a livello europeo (rispettivamente, Esma ed Eiopa).
Nella versione originaria della proposta, l’articolo 16a della nuova direttiva Mifid prevedeva che il processo di approvazione dei prodotti finanziari includesse “un confronto con il benchmark rilevante, ove disponibile, sui costi e le performance pubblicato da Esma” e che “quando uno strumento finanziario” si fosse discostato “dal benchmark rilevante… la società di investimento” avrebbe dovuto, “effettuare test aggiuntivi e ulteriori valutazioni e stabilire se i costi e le commissioni erano comunque giustificati e proporzionati”. In caso contrario, si leggeva, “lo strumento finanziario non deve essere approvato dalla società di investimento”.
Il controllo preventivo sull’adeguatezza del rapporto costo-valore viene sostituito da un benchmark la cui funzione diventa quella di strumento di vigilanza in mano alle autorità competenti. “I benchmark dovrebbero essere utilizzati esclusivamente dalle autorità nazionali competenti come strumento di supervisione per effettuare la valutazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei prodotti e per individuare potenziali eccezioni sul mercato”, si legge nella proposta emendata dal Committee economico dell’Europarlamento. “In qualità di strumento di supervisione, tali benchmark non dovrebbero essere divulgati pubblicamente”, si aggiunge poco dopo, per sottolineare come il prezzo di riferimento non dovrebbe essere inteso come uno strumento-guida nella scelta dei prodotti da parte del risparmiatore. Le autorità di vigilanza, comunque, avrebbero la responsabilità di intervenire ex post (non più come requisito per l’immissione del prodotto sul mercato) sui prodotti che si discostino dai parametri di riferimento di costo-performance. Autorità come Ivass e Consob avrebbero quindi la possibilità di “richiedere alla società” che abbia sul mercato un prodotto troppo costoso “di fornire una giustificazione per tale deviazione [dal benchmark], richiedere alla società di correggere il proprio approccio per conformarsi ai requisiti di governance del prodotto e, come misura estrema, richiedere che il prodotto sia rimosso dal mercato, se necessario”.
La procedura di controllo sui costi prima dell’immissione sul mercato avrebbe potuto scontrarsi con il principio sancito dal nuovo testo: “I benchmark non dovrebbero in alcun modo portare a una regolamentazione dei prezzi, ma dovrebbero consentire una migliore supervisione dei prodotti sul mercato, con l’obiettivo di individuare eventuali anomalie e garantire la rettifica a vantaggio dei clienti”.
La Retail investment strategy è una partita di grande interesse per il settore finanziario e assicurativo, che ha dominato gli incontri (71 in tutto da giugno 2023) con i relatori parlamentari delle riforme avviate dalla Commissione europea. Come sempre, Bruxelles offre trasparenza sugli interlocutori coinvolti, che riportiamo in questa tabella riassuntiva.