Il 9 giugno scorso, si è chiusa la fase di pubblica consultazione promossa dall’Ivass (l’autorità di vigilanza del settore assicurativo) sullo schema di regolamento recante la nuova disciplina dei contratti linked, che aggiorna – in coerenza con la modifiche normative intervenute in ambito europeo e nazionale negli ultimi anni – le previsioni contenute nella Circolare Isvap n. 474/2002 e nel Regolamento Isvap n. 32/2009, rispettivamente recanti la disciplina dei prodotti assicurativi unit e index linked, ovvero le polizze le cui prestazioni sono collegate al valore di fondi interni o di Oicr o ad un indice di riferimento (“Schema di Regolamento”).
Tra i molti aspetti oggetto di revisione, tra cui in primo luogo la proposta di estendere l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni anche alle imprese comunitarie che offrono i propri prodotti a contraenti italiani, lo schema di regolamento pone particolare attenzione alla disciplina dei costi e delle commissioni gravanti sulle polizze linked. Quello dei costi infatti è uno degli aspetti nodali per garantire una maggior tutela del contraente, in considerazione del fatto che l’applicazione di costi da parte delle imprese di assicurazione ha un significativo impatto sul rendimento complessivo dei prodotti linked, come è emerso anche dalle analisi condotte dall’Eiopa (cfr. Costs and past performance report – 2022) e inoltre può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse tra le imprese ed i contraenti.
Tassatività e trasparenza dei costi e commissioni applicabili
In linea con il passato, lo schema di regolamento rafforza i presidi a tutela del contraente già contenuti nella circolare Isvap n. 474/2002 in materia di costi e commissioni, proponendo nuovamente nella disciplina regolamentare:
i. la possibilità per le imprese di assicurazione di applicare esclusivamente i costi e le commissioni tassativamente previsti dalla normativa e indicati nel regolamento del fondo interno; e
ii. l’obbligo per le imprese di assicurazioni di rispettare i criteri di massima trasparenza e chiarezza rispetto alle modalità di determinazione dei costi applicati, che non devono presupporre criteri troppo complessi o opachi per il contraente, in modo che quest’ultimo possa verificarne importo e tipologia e possa effettuare un facile confronto tra i differenti prodotti presenti sul mercato assicurativo.
Commissioni di gestione
Per quanto riguarda le commissioni di gestione, lo schema di regolamento chiarisce che il calcolo di tali commissioni debba far riferimento al valore complessivo netto del fondo interno o del singolo comparto.
Inoltre, lo schema di regolamento conferma in parte le disposizioni attualmente vigenti secondo le quali – nel caso in cui nel patrimonio del fondo sono presenti quote di Oicr – l’impresa di assicurazioni può applicare una commissione di gestione solo se presta in modo sistematico ed adeguato un effettivo servizio di gestione. In pratica, al fine di evitare potenziali conflitti di interesse e duplicazione di costi, la proposta di regolamento dispone che l’applicazione di tale commissione sia giustificata solo ove ricorrano alcune specifiche condizioni, quali in particolare l’investimento del patrimonio del fondo interno in “significative quote di Oicr” e il fatto che la compagnia svolga “un effettivo servizio di gestione”, senza tuttavia chiarirne esattamente la portata. Infatti, non vi sono linee guida o percentuali/numeriche che chiariscano la locuzione di “significative quote di Oicr”, né che cosa si intenda per “effettivo servizio di gestione”. Si può assumere che questo debba consistere non solo in un’attività di asset allocation ma anche di salvaguardia e monitoraggio del fondo interno da parte dell’impresa di assicurazione, requisito espressamente previsto qualora le prestazioni della polizza siano collegate direttamente a quote di Oicvm.
Con riferimento a queste ultime, lo schema di regolamento prevede in linea con il regolamento Ivass n. 41/2018 che l’impresa possa applicare commissioni di gestione solo nel caso in cui svolga l’attività di gestione descritta nei documenti contrattuali. Tuttavia, viene precisato che tale attività deve: (i) essere svolta sulla base di una strategia di investimento coerente con predefiniti obiettivi di rischio-rendimento individuati nelle condizioni di assicurazione; (ii) consistere almeno in un’attività di salvaguardia e monitoraggio e (iii) essere svolta nel miglior interesse del contraente, assicurato o avente diritto a prestazioni assicurative, pertanto “ritagliata” sulle esigenze di tali soggetti e non deve tradursi in un’attività non richiesta o con poco valore per gli stessi o solo finalizzata a remunerare l’impresa di assicurazione.
Specifici presidi sono introdotti in relazione alle commissioni di overperformance applicabili dalle imprese di assicurazione. A differenza di quanto previsto dalla disciplina attualmente vigente, l’applicazione e la determinazione di tali commissioni deve avvenire in coerenza con il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.
I diversi approcci dello Schema di Regolamento in materia di costi: dall’eteroregolamentazione alla self regulation
La novità principale dello schema di regolamento dell’Ivass sul fronte dei costi e delle commissioni è l’aver integrato i presidi sopra citati – e oramai collaudati nella loro applicazione – con l’introduzione di altri principi generali che derivano dalle nuove disposizioni che regolano l’ideazione e la procedura di approvazione dei prodotti assicurativi (la cosiddetta Product oversight governance o anche Pog) e il concetto del value for money, elaborato dall’Eiopa in una recente comunicazione (Supervisory statement on assessment of value for money of unit-linked insurance products under product oversight and governance).
Non si tratta di limiti o obblighi specifici imposti alle imprese di assicurazione, tuttavia le nuove disposizioni – in linea con la disciplina in materia di Pog – devolvono a queste ultime il compito di individuare le modalità di determinazioni dei costi e delle commissioni più adeguate e compatibili con le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento individuato dalla compagnia per ciascun prodotto e tali da consentire un adeguato valore per il cliente, secondo un approccio «customer-centric». Si passa così anche per la disciplina dei costi – come è successo già in altri settori della normativa assicurativa e finanziaria – ad affiancare l’eteroregolamentazione predisposta dall’autorità di vigilanza di settore con una self-regulation individuata da ciascuna singola impresa di assicurazione in funzione dei propri prodotti e del relativo target market e quindi nel complesso della propria strategia di mercato.
Inoltre, le indicazioni di Eiopa in materia di value for money sono nel senso di privilegiare prodotti assicurativi linked che abbiano un adeguato valore per il contraente e che prevedano un equo bilanciamento tra prestazioni e costi in funzione del proprio orizzonte temporale.
In attuazione di tali principi generali, lo schema di regolamento richiede espressamente che le modalità di determinazione dei costi tengano conto delle seguenti linee guida:
– siano imputate solo le spese di stretta pertinenza del fondo interno o strettamente funzionali all’attività del fondo, ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari e che quindi siano addebitati al contraente solo i costi che siano chiaramente collegati al servizio reso e siano proporzionati alle spese sostenute;
– l’ammontare dei costi sia contenuto (ad esempio applicando costi in linea con l’interesse del contraente e proporzionati se raffrontati con gli standard del mercato);
– realizzare le aspettative di rendimento e assicurare che il prodotto abbia e mantenga un adeguato valore per il cliente;
– rispettare un criterio di trasparenza, pertanto fare in modo che i costi siano determinabili a monte e non prevedere commissioni con formule che celano costi impliciti;
– verificare nel continuo il rispetto delle aspettative della clientela di riferimento attraverso il monitoraggio e l’intervento sul prodotto, anche in relazione ad eventi ad hoc relativi agli investimenti.
I commenti del mercato allo schema di regolamento sono al momento soggetti all’esame dell’Ivass e non è prevedibile la data di emanazione delle nuove disposizioni. Tuttavia, sin da ora le imprese dovranno rivedere l’attuale modalità di determinazione dei costi rispetto al proprio portafoglio di prodotti unit e index linked per verificarne la conformità ai suddetti principi ed essere pronte ad adattarne eventualmente la struttura, in modo coerente con le esigenze della clientela individuata per ciascuna tipologia di prodotto.