Su questo vale una precisazione: l’azione ha un termine di prescrizione di 5 anni che decorrono dal momento in cui l’acquirente ha preso cognizione della “non” veridicità dell’opera da lui acquistata. Questo vuol dire che l’azione è esperibile all’infinito: teoricamente i discendenti di un acquirente di una compravendita avvenuta nel 1700 potrebbero, secondo questa interpretazione giurisprudenziale, agire in giudizio anche oggi. Sicuramente una tutela forte per chi acquista, ma anche un problema (grande) per la certezza della circolazione delle opere. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, al momento, ha questo orientamento ma un’idea per scongiurare questa tendenza, potrebbe essere quella di agire in giudizio in sede civile ma per ottenere non l’annullamento del contratto ma la risoluzione dello stesso per vendita di aliud pro alio, con prescrizione di 10 anni decorrente dalla vendita e quindi con pieno rispetto della coerenza del sistema. Il tema, prescindendo da valutazioni tecniche, è di grande interesse oltre che di ingente rilievo economico.
Non dobbiamo dimenticare che l’arte, a livello globale, muove un fatturato superiore a quello del settore immobiliare e questo fatturato si vedrebbe sicuramente ridotto se ogni volta che si acquista un’opera vi fosse l’eventualità che quell’atto di acquisto venga annullato. Per questo motivo limitare il termine di contestazione dell’acquisto a dieci anni non è solo un tema per giuristi ma è un tema che riguarda tutti gli operatori del settore.
Che fare se l’opera è autentica, non firmata e disconosciuta?
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01 Febbraio 2022
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Un interessante caso pratico relativo a un disconoscimento di Giorgio de Chirico
Tempo fa uno nostro cliente era intenzionato ad acquistare Le Printemps, una delle opere più famose di Giorgio de Chirico. Si tratta di un olio su tela, databile intorno al 1914 e regolarmente archiviato dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico. Tutto normale dunque, inutile rivolgersi a un avvocato? No, se si pensa che l’opera, di sicuro attribuita a de Chirico e appunto regolarmente archiviata tra quelle della sua Fondazione, fu dichiarata falsa proprio dall’autore che, nel 1968, sul retro di una riproduzione fotografica dell’opera ne disconobbe l’autenticità.
Ora, prescindendo dai motivi che hanno spinto de Chirico a disconoscere opere che invece erano indubitabilmente sue, chi farebbe un acquisto di questo tipo senza essere certo dell’autenticità del dipinto? Il caso mette nuovamente sotto i riflettori uno dei problemi maggiori del mercato del mondo dell’arte, quello delle opere false. Nel caso di de Chirico, per superare la dichiarazione dello stesso Maestro, è stato necessario un attento esame tecnico del dipinto, un esame riflettografico, un esame di fluorescenza, un esame chimico e anche un esame radiografico, supportati anche dal parere di più di un esperto, tutti concordi nel ritenere che l’opera fosse appunto autentica. In questo caso, il problema è stato risolto grazie all’intervento della Fondazione e solo dopo il sostenimento di ingenti costi per i numerosi esami e le varie perizie. Ma, nel caso di un privato che acquista un’opera che ritiene autentica e che scopre invece essere falsa, che tutele ci sono? Laddove la fondazione dell’artista non sia così reattiva oppure nel caso in cui chi acquista non sia in grado di sostenere dei costi molto elevati, come ci si comporta? Il problema è purtroppo più diffuso di quanto non si creda, se si pensa che solo a settembre di quest’anno cinquecento, tra quadri e disegni attribuiti all’artista irlandese Francis Bacon, sono stati sequestrati dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Bologna proprio perché ritenuti contraffatti.
E il fenomeno dura ormai da molti anni; già nel 2014 in Italia sono state sequestrate 1687 opere d’arte false per un mercato complessivo di 427 milioni di euro. A questo si aggiunga che proprio quel settore dell’arte che muove il maggiore fatturato, quello dell’arte contemporanea, è oggetto di maggiore falsificazione per motivi tecnici e pratici, vista la maggior facilità delle tecniche pittoriche oltre che per il diffondersi delle vendite on-line. Come difendersi dunque? Per cominciare bisogna diffidare da prezzi non in linea con le quotazioni di mercato e bisogna sempre dei venditori occasionali. Affidarsi ad art consultant e galleristi seri e professionali e, ça va sans dire, farsi rilasciare il certificato di autenticità, adoperandosi per verificare la veridicità del bene presso l’artista, se vivente, o presso la sua galleria di riferimento oppure, se defunto, presso l’archivio o l’associazione che tutela il suo nome e la sua opera, se costituiti. E se, dopo tutto questo lavoro, si scopre di aver acquistato un falso? In primo luogo l’ordinamento giuridico italiano appresta una tutela penale mediante la denunzia all’autorità giudiziaria. Successivamente, in sede civile, si potrà agire per richiedere l’annullamento del contratto di compravendita per errore essenziale sulla qualità del bene acquistato.
Tempo fa uno nostro cliente era intenzionato ad acquistare Le Printemps, una delle opere più famose di Giorgio de Chirico. Si tratta di un olio su tela, databile intorno al 1914 e regolarmente archiviato dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico. Tutto normale dunque, inutile rivolgersi a un avvocat…
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