Bloccata la cessione dei crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi e lo “sconto in fattura”, rimane invariata la possibilità di ottenere la restituzione dei soldi degli interventi edilizi sotto forma di detrazione d’imposta
La disciplina della cessione dei crediti necessitava di un intervento, in quanto la facilità con cui poteva essere effettuata la cessione dei crediti è stata foriera di numerosi tentativi di frode
Una misura definita, per certi versi, insostenibile per le casse dello Stato. Per questa ragione, di recente, il governo ha bloccato il meccanismo che, nell’ambito dei bonus edilizi, permette di fruire della cessione dei crediti.
Più in particolare, stando a quanto emerso a partire dalla conferenza stampa tenuta dal Ministro dell’economia, il decreto-legge interviene per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di: recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.
L’oggetto dell’intervento non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico.
Stop alla cessione del credito: cosa vuol dire?
Il decreto legge (salve le deroghe previste per le operazioni in corso d’opera) interrompe la possibilità di optare per il cosiddetto “sconto in fattura” e di effettuare la cessione del credito d’imposta.
Ma non è tutto. Non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.
Cosa esclude il testo del decreto?
A seguito della decisione del governo di disciplinare la materia e arginare spese considerate insostenibili (si stima che la misura sia costata circa 2 mila euro a testa per ogni italiano), sono abrogate le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:
- spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro
- spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.
Inoltre:
- è stato introdotto anche il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento
- il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali.
In buona sostanza, bloccata la cessione dei crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi e lo “sconto in fattura”, rimane invariata la possibilità di ottenere la restituzione dei soldi degli interventi edilizi sotto forma di detrazione d’imposta.
Ad avviso del Governo, la disciplina della cessione dei crediti necessitava di un intervento, in quanto la facilità con cui poteva essere effettuata la cessione dei crediti è stata foriera di numerosi tentativi di frode, consistenti per lo più nell’artificiosa creazione di crediti di imposta inesistenti per svariati miliardi di euro, che venivano monetizzati presso istituti di credito o altri intermediari finanziari.
Come sottolineato nell’audizione sugli strumenti di incentivazione fiscale, è emerso un “mercato” dei crediti non regolamentato e nel quale il collegamento con i lavori che hanno originato i crediti fiscali, sulla base dei quali era giustificato il riconoscimento di una agevolazione, è in molti casi divenuto labile o del tutto assente.
Il numero di cessioni effettuate e il volume dei crediti ceduti dà conto dell’ampiezza del ricorso alla misura. Una valutazione complessiva, che includa anche le agevolazioni per le quali i contribuenti hanno optato per la fruizione diretta, sarà possibile solo quando saranno disponibili tutte le informazioni relative alle dichiarazioni dei 2021.
I dati più aggiornati di monitoraggio dei diversi bonus edilizi sono quelli relativi alla cessione dei crediti, che i contribuenti hanno ampiamente utilizzato (solo una minoranza ha optato per la fruizione dell’agevolazione in detrazione dall’Irpef). Sulla base dell’aggiornamento al 31 dicembre 2022 risulta che sono state effettuate cessioni per il Superbonus 110% e per gli altri bonus edilizi per 58,4 miliardi di euro dei quali 6,6 sono già stati utilizzati in compensazione.
Responsabilità solidale
Il decreto si sofferma anche sul regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali.
Tuttavia, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate.
L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione.
Resta fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
Come è cambiata la misura del Superbonus?
Con il decreto-legge aiuti-quater, a partire dal 1 gennaio 2023, sono state introdotte alcune innovazioni alla normativa sul Superbonus.
Tra le principali modifiche si segnala che:
- è stata ridotta dal 110 al 90 per cento la misura della detrazione prevista per gli interventi effettuati nel 2023 dai condominii e per gli interventi correlati realizzati dai condomini sulle singole unità immobiliari, così come per quelli effettuati dai proprietari di interi edifici formati da due a quattro unità immobiliari.
- per gli interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti, la detrazione pari al 90 per cento delle spese sostenute opera anche per i nuovi interventi avviati a partire dal 1 gennaio 2023. Ciò se ricorrono alcune condizioni, vale a dire: ove il contribuente è titolare del diritto di proprietà o di diritto reale sull’unità immobiliare se l’immobile oggetto dell’intervento è adibito ad abitazione principale del contribuente se il contribuente ha un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
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