La flessibilità nella costruzione delle clausole statutarie e una disciplina peculiare della gestione delle eventuali situazioni patologiche, ad esempio in conseguenza di perdite, rappresentano ulteriori elementi di una disciplina di particolare favore per la costituzione e organizzazione di startup innovative agili e attrattive per gli investitori.
L’art. 26 del Dl 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 contiene le disposizioni in deroga al diritto societario e per la riduzione degli oneri di avvio destinate alle imprese che posseggono i requisiti di legge per essere considerate “startup innovative”.
Al comma 1 dell’articolo in commento il legislatore ha previsto delle regole specifiche per la gestione della riduzione del patrimonio netto a seguito di perdite. Tali situazioni sono abbastanza frequenti nella fase di avvio dell’attività imprenditoriali e, a maggior ragione, di tutte quelle attività che richiedono consistenti investimenti iniziali per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi tecnologicamente avanzati.
Nelle ipotesi di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (artt. 2447 o 2482-ter del codice civile) l’assemblea della startup innovativa convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo. Inoltre, fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l’esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo o la trasformazione della società.
Non trovi tutte le informazioni che ti servono?
Consulta direttamente i nostri esperti gratuitamente.
È opportuno ricordare che le anzidette regole di maggiore tolleranza nella gestione delle perdite a favore delle startup innovative devono essere coordinate con le misure transitorie volute dal legislatore per la risoluzione delle situazioni patologiche verificatesi nel corso della crisi pandemica da covid-19 sicché le startup innovative possono scegliere di avvalersi delle misure transitorie (che si applicano alla generalità delle imprese) in luogo delle disposizioni specifiche dell’art. 26, comma 1, Dl n. 179/2012.
Alla deroga in materia di diritto societario appena commentate si accompagna un’importante agevolazione fiscale per le startup innovative che non riescono a realizzare i risultati economici attesi sia in termini di fatturato che di reddito. L’art. 26, comma 4, Dl 179/2012 accorda alle start-up innovative la disapplicazione della disciplina delle società di comodo (art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) e delle società in perdita sistematica (art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138) che prevede la quantificazione in via presuntiva del reddito imponibile ai fini fiscali sulla base degli asset posseduti e di certi coefficienti di redditività.
Ai finanziatori, con l’esclusione del diritto di voto nelle decisioni che spettano ai soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile (quali la nomina degli amministratori e dei sindaci) possono essere attribuiti importanti diritti quali la partecipazione agli utili ovvero a un determinato affare, il diritto alla prelazione sull’acquisto delle quote sociali, il diritto di intervento nell’assemblea dei soci e di informativa sulla gestione societaria.
Sul tema del risparmio degli oneri, le startup innovative dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di startup innovativa e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione. Infine l’atto costitutivo della startup innovativa è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.