Introduzione alla riorganizzazione societaria e al conferimento
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 160 del 24 luglio 2024, ha analizzato, dal punto di vista dell’abuso del diritto, una riorganizzazione aziendale realizzata mediante due conferimenti di partecipazioni a realizzo controllato.
La fattispecie esaminata
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda quattro persone fisiche detentrici ciascuna del 25% del capitale sociale di una società operativa Alfa srl.
In particolare, in considerazione della crescita del business di Alfa, è stata ideata un’operazione di riorganizzazione societaria al fine di:
a) adeguare l’assetto societario allo sviluppo dell’operatività della società e del gruppo che seguirà;
b) tutelare determinati asset presenti, ma soprattutto da eventuali rischi operativi;
c) stabilizzare l’assetto proprietario della società, evitando che eventuali dissidi trai soci compromettano lo sviluppo della stessa;
d) agevolare il potenziale ingresso di nuovi partner finanziari o industriali nel capitale sociale della società, ma, al contempo, garantire agli attuali soci di mantenere un rilevante potere di direzione e controllo sulla società;
e) consentire agli istanti di sviluppare individualmente ed autonomamente nuove iniziative imprenditoriali come anche futuri passaggi generazionali, senza che tali iniziative possano compromettere l’operatività della Società.
Le fasi della riorganizzazione societaria
L’operazione di riorganizzazione in esame è suddivisa in due fasi.
Fase 1: Conferimento congiunto delle quote in Beta holding
1) conferimento congiunto da parte dei soci di Alfa delle quote detenute in una holding (Beta holding) di nuova costituzione, in regime di realizzo controllato, ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del Tuir
Fase 2: Conferimento delle quote in holding unipersonali
2) conferimento da parte di ciascun socio, della propria quota in Beta holding, a beneficio di quattro holding unipersonali di nuova costituzione, ciascuna interamente partecipata esclusivamente dal conferente. I conferimenti avverrebbero, ricorrendone tutti i presupposti, in regime di realizzo controllato, ai sensi dell’articolo 177, comma 2-bis, del Tuir.
All’esito della riorganizzazione, le quattro holding riconducibili a ciascun socio istante deterranno ciascuna il 25% del capitale di Beta holding, la quale a sua volta deterrà il 100% del capitale di Alfa.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate sull’abuso di diritto
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che l’applicazione delle norme di cui all’articolo 177, commi 2 e 2-bis non genera il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito e che, pertanto, la descritta riorganizzazione non configura una fattispecie di abuso del diritto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, appaiono, infatti, rispettate le differenti finalità di riorganizzazione cui rispondono i due regimi di realizzo controllato.
In particolare, mentre il comma 2 dell’articolo 177 ha la finalità di concentrare in capo alla conferitaria il controllo della società conferita, al fine di consentire alla prima di esercitare i poteri di direzione e coordinamento e dare unitarietà e uniformità alla gestione della stessa, il comma 2-bis soddisfa un’esigenza riorganizzativa riconducibile al patrimonio personale dei singoli soci.
Potenziali rischi di abuso in caso di cessione di partecipazioni
Tuttavia, secondo l’amministrazione finanziaria, potrebbe esservi abuso del diritto se Beta holding cedesse la propria partecipazione nella società operativa beneficiando del regime participation exemption (Pex) una volta decorso il periodo di 12 mesi dal conferimento. Infatti, se i soci persone fisiche avessero conferito le quote di Alfa nelle holding unipersonali queste ultime avrebbero dovuto far trascorrere 60 mesi dal conferimento al fine di beneficiare della Pex.