Gli atti di liberalità esenti non concorrono all’erosione della franchigia dell’imposta di donazione
Gli atti di liberalità che non soggiacciono ad imposta di donazione (in quanto esenti ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990 – Tus) non concorrono all’erosione della franchigia dell’imposta di donazione, prevista per il coniuge ed i discendenti dall’art. 2, comma 49 del d.l. 262/2006; pertanto, in ipotesi di più donazioni verso il coniuge o discendente, la franchigia sarà intaccabile unicamente dagli atti che non godono di trattamento agevolativo.
Questo è il principio ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 571 pubblicata il 30 agosto 2021.
Nell’interpello oggetto di analisi, un figlio riceveva in donazione dai genitori alcune quote della società di famiglia, senza scontare imposta di donazione (infatti, ai sensi del citato art. 3, comma 4-ter tale imposta non è applicata, se sussistono i requisiti che prevedono l’acquisizione del controllo ex art. 2359 c.c. e l’impegno a non cedere l’attività per un periodo minimo di 5 anni). Successivamente il figlio avrebbe ricevuto in donazione dalla madre un immobile e chiede di sapere se l’imposta di donazione – dovuta nella misura ordinaria del 4% al superamento della franchigia fissata in 1 milione di euro – debba essere versata, considerato che singolarmente il valore dell’immobile non supererebbe detta franchigia, ma che sarebbe stata raggiunta tenendo conto delle donazioni precedenti.
La soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate è facilmente rinvenibile partendo dall’analisi dell’articolo 57 del Tus, che nel disciplinare l’istituto del coacervo (secondo il quale, se tra medesimo donatario e donante sono stipulate una pluralità di donazioni, occorre verificare se esse complessivamente abbiamo o meno eroso la franchigia) prevede che “
Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui all’art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell’art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59 (tra le quali quelle aventi ad oggetto partecipazioni societarie, nel rispetto dei predetti requisiti, n.d.r.)”.
Quindi se da un lato il sopracitato articolo 57 stabilisce che “tutte le donazioni, in data anteriore fatte dal donatario” concorrono alla determinazione delle franchigie fruibili in applicazione dell’attuale atto donativo, riducendo di fatto l’importo della franchigia, dall’altro lato prevede delle specifiche deroghe; non erodono, infatti, la franchigia le donazioni in denaro e di modico valore, le donazioni per cui l’imposta si applica nella misura fissa, ai sensi dell’articolo 59 dello stesso decreto, e, per quanto di interesse rispetto al caso concreto, le donazioni registrate gratuitamente a norma dell’articolo 55 del Tus riguardanti i trasferimenti ex articolo 3.
In tal senso, l’Agenzia delle Entrate ha pertanto confermato che la donazione dei genitori delle quote della società di famiglia, rientrando in una delle fattispecie sopra richiamate, non determina effetti pregiudizievoli sull’importo della franchigia (riducendone l’ammontare) ove il soggetto dovesse ricevere ulteriori donazioni dal medesimo donante.
Gli atti di liberalità che non soggiacciono ad imposta di donazione (in quanto esenti ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990 – Tus) non concorrono all’erosione della franchigia dell’imposta di donazione, prevista per il coniuge ed i discendenti dall’art. 2, comma 49 del d.l. 262/2006;…
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