L’omessa dichiarazione delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all’estero è una violazione che non si qualifica come “meramente formale”
A certe condizioni, è irrilevante ai fini della sanzione la buona fede del contribuente
Il quadro Rw è un quadro di carattere non reddituale della dichiarazione dei redditi alla cui compilazione sono tenute diverse categorie di soggetti – persone fisiche (anche imprenditori e autonomi), le società semplici e gli enti equiparati, gli enti non commerciali, compresi i trust – che, residenti in Italia, detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Nel quadro Rw dovranno essere evidenziate le consistenze esistenti nel periodo d’imposta di riferimento in relazione agli investimenti o alle attività finanziarie suscettibili di produrre reddito di fonte estera imponibile in Italia; comprese le criptovalute. L’unica deroga a detto obbligo rileva per i depositi e i conti correnti esteri complessivamente di importo inferiore a 15 mila euro.
E invero, il contribuente che dovesse violare gli obblighi di monitoraggio fiscale andrà incontro ad una sanzione tra il 3% e il 15% dell’importo non dichiarato; sanzione che potrà essere raddoppiata (quindi dal 6% al 30%) se gli investimenti o le attività estere dovessero risultare detenuti in paradisi fiscali.
La mancata indicazione nel quadro Rw degli investimenti e delle attività detenuti in paradisi fiscali causa, oltre agli effetti sanzionatori, anche l’effetto di raddoppiare i termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva derivanti dalla presunzione di imponibilità dei possedimenti esteri e delle relative sanzioni, sia i termini per la contestazione delle sanzioni.
Inoltre, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 40916 del 21 dicembre 2021, l’omessa dichiarazione delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all’estero è una violazione che non può essere qualificata come “meramente formale”: in questi termini, potrebbero essere considerati del tutto irrilevanti, ai fini dell’applicazione delle sanzioni, aspetti quali la buona fede del contribuente.