L’eventuale premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, non comporta un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari
Ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione chiarisce che nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari determina l’inclusione pure degli eredi per rappresentazione.
Ad avviso della Corte: laddove via solo una generica individuazione dei beneficiari di un assicurazione sulla vita, si considereranno tali coloro che al momento della morte dello stipulante rivestano la qualità di eredi legittimi e/o testamentari. Quale che sia il titolo della chiamata all’eredità.
Il termine “eredi”, infatti, viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione
La designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta, si pone alla stregua di atto inter vivos con effetti post mortem.
In questo senso, ad avviso della Corte di Cassazione, come statuito nella recente sentenza n. 24951 del 2023, la generica individuazione quali beneficiari degli eredi legittimi o testamentari, comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente.
Per l’appunto, è la qualità di erede “legittimo”, senza ulteriori specificazioni, ciò che consente di fruire del beneficio contrattualmente previsto.
Per tale ragione, poiché la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto, si deve propendere per la circostanza secondo cui – come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa – ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.
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Cosa accade in caso di premorienza?
La Corte chiarisce che l’eventuale premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, comporta non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l’assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell’assimilabilità dell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per rappresentazione in forza dell’art. 1412, secondo comma, cod. civ.