Può capitare che, in un certo momento della propria vita, si abbia la necessità di ‘mettere’ in pausa il proprio lavoro senza per questo ‘perdere’ il posto.
In questi casi una possibilità è quella dell’aspettativa non retribuita.
Non si tratta di ferie, di congedi o di assenze ingiustificate, ma di una misura che consente, previa sospensione temporanea dello stipendio, di interrompere l’attività lavorativa, mantenendo il rapporto di lavoro attivo.
A seconda dei casi e delle ragioni che giustificano la richiesta, l’aspettativa può essere un diritto del lavoratore o può essere concessa solo con il consenso del datore.
Chi può richiedere l’aspettativa non retribuita
Il lavoratore dipendente a tempo determinato o indeterminato, pubblico o privato, ha diritto a chiedere l’aspettativa non retribuita, purché sia in servizio al momento della domanda.
In alcuni casi possono essere richiesti dei requisiti specifici, oltre al consenso del datore di lavoro, quali: anzianità minima, documentazione comprovante le ragioni della richiesta, compatibilità con l’organizzazione aziendale, ecc.
Motivi personali
Se la richiesta di aspettativa deriva da motivi personali relativi, ad esempio, a trasferimenti temporanei, progetti familiari, pause volontarie, esigenze di salute non certificate, sarà necessario ottenere il consenso del datore di lavoro, il quale, in modo discrezionale e sulla base delle proprie esigenze organizzative, potrà concederla o meno.
Gravi motivi familiari
Diversa è l’ipotesi dei gravi motivi familiari. In questo caso, il lavoratore ha diritto ad assentarsi dal posto di lavoro fino a 2 anni per motivi di assistenza a familiari o altre situazioni di particolare gravità.
In questo caso, l’aspettativa costituisce un diritto del lavoratore ma, per essere concessa, deve essere supportata da idonea documentazione.
Motivi di formazione o studio
Chi ha interesse a investire sulla propria formazione ha la possibilità di chiedere l’aspettativa non retribuita.
In linea generale questo genere di motivazione non costituisce un diritto automatico: richiede il consenso del datore di lavoro, ma può essere prevista dai contratti collettivi o accordi aziendali.
Cariche elettive
Anche chi è stato eletto a cariche istituzionali (consigliere, comunale, regionale, parlamentare) ha diritto all’aspettativa per tutta la durata del mandato.
Quanto dura il periodo di aspettativa?
La durata varia in base alla motivazione della richiesta:
• per gravi motivi familiari: fino a 2 anni complessivi nell’intera carriera lavorativa
• in caso di formazione o studio: dipende dal contratto collettivo o dall’accordo aziendale
• Cnell’ipotesi di cariche pubbliche: per tutta la durata del mandato.
Stipendio, Tfr, Anzianità
Durante il periodo di aspettativa non retribuita non si ha diritto allo stipendio né si maturano ferie o permessi o Tfr.
Resta invece il mantenimento del proprio posto di lavoro, la qualifica professionale, l’anzianità di servizio, e la tutela contro il licenziamento illegittimo.
Inoltre, durante l’aspettativa non si maturano i contributi Inps; l’anzianità di servizio rimane congelata.
Maternità e aspettativa non retribuita
Oltre a quanto già previsto dalla legge, è possibile ottenere, in via aggiuntiva, 3 mesi di aspettativa non retribuita, da fruire anche in modo frazionato, per maternità. È possibile richiedere questa misura fino al compimento del 3 anno di età del figlio.
Aspettativa per malattia
Qualora il lavoratore abbia superato il periodo di comporto per malattia previsto dal CCNL, può richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di 12 mesi.
Contributi volontari
Durante l’aspettativa non si accumulano contributi, ma il lavoratore può riscattare o versare volontariamente all’INPS.

