La legge delega appena approvata dal Consiglio dei ministri definisce il quadro di intervento del Governo per la riforma fiscale che interesserà tutti i settori impositivi in una revisione organica e strutturale del sistema. In modo particolare, l’Irpef per le persone fisiche, l’imposta sulle società e l’Iva, sono le imposte su cui si attendono gli interventi più significativi. Il testo di legge indica i principi e i criteri direttivi che dovranno essere poi trasposti nei decreti attuativi dalle Camere e che introdurranno nuove norme nell’ordinamento. Tra questi principi e criteri alcuni riguardano direttamente la tassazione delle opere d’arte e andranno a riflettersi su tutti i principali protagonisti del settore come collezionisti, galleristi, fiere e mercanti. In attesa del testo ufficiale della legge delega si possono valutare le indicazioni contenute nelle bozze circolate nei giorni precedenti alla seduta di approvazione. Innanzitutto, la legge delega si sofferma sulla necessità di introdurre nell’ordinamento una disciplina per la tassazione delle plusvalenze conseguite dai collezionisti che non agiscono nell’attività di impresa e prevedendo un esonero per i casi in cui è assente l’intento speculativo. Così come scritto il principio andrebbe a tassare le plusvalenze realizzate dai così detti “speculatori occasionali” e cioè dai collezionisti che compiono isolate operazioni di acquisto e rivendita di opere d’arte e altri beni da collezione con l’intento di realizzare un guadagno.
Tasse sull’arte: la vendita occasionale
Si tratta questa di una figura intermedia di “collezionista”, elaborata per lo più da giurisprudenza e agenzia delle entrate, che si colloca tra il vero appassionato d’arte e il mercante e che attualmente vede la riconduzione delle plusvalenze tra i redditi diversi nell’ambito delle attività commerciali non esercitate abitualmente con tassazione in base alle aliquote per scaglioni Irpef. L’attuale quadro normativo però non consente di individuare in modo oggettivo questa figura di collezionista e quindi di tassare in modo certo le relative plusvalenze. Ci si basa su indagini comportamentali volte a interpretare l’intento (speculativo o meno) a monte dell’acquisto dell’opera e della sua rivendita e a valutare se vi siano atti compiuti con l’intento di valorizzare l’opera per incrementarne il valore (come partecipazione a mostre e ad attività promozionali). In tale “incerto” contesto è la giurisprudenza a decidere caso per caso con pronunce non sempre coerenti.
Allora, con la legge delega si intende introdurre una regolamentazione specifica per questa tipologia di plusvalenze escludendo da tassazione quelle realizzate dal collezionista “puro” e quelle derivanti da opere ricevute per successione o donazione o le operazioni di permuta o di reinvestimento dei proventi in altra opera, tutti casi in cui manca un oggettivo intento speculativo. La domanda ora è come sarà introdotto questo regime di tassazione delle plusvalenze? Il criterio che pare più adeguato, utilizzato anche in altri Paesi, potrebbe essere quello di introdurre un elemento temporale minimo di possesso dell’opera, indicativamente dai 2 ai 5 anni, al di sotto del quale presumere l’intento speculativo in caso di vendita.
La riforma, si legge nella bozza, andrebbe a riguardare la tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione non solo di opere d’arte, oggetti di antiquariato o da collazione ma anche opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative. La Relazione alla legge delega precisa che dovrà essere prevista una disciplina transitoria che andrà a regolamentare le operazioni di cessione intervenute negli anni ancora accertabili. È presumibile che la tassazione delle plusvalenze si applicherà quindi solo per il futuro o per quelle realizzate in un arco temporale coincidente con i termini per l’accertamento fiscale.
Arte e Iva
Spostandoci sull’Iva, la legge delega indica la strada per una riduzione dell’aliquota Iva sulle importazioni di opere d’arte ed estendendo l’aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione. Il principio si inserisce nell’ambito del recepimento della direttiva UE 2022/542, approvata lo scorso aprile 2022, finalizzata alla riorganizzazione a livello europeo dell’imposta. Attualmente, l’importazione sconta l’Iva al 10%, così come sulle cessioni effettuate dall’artista, mentre sulle vendite del mercato secondario si applica l’aliquota ordinaria del 22% (principalmente con il regime del margine). Ora si inizia a parlare di una riduzione dell’aliquota al 5% sulle importazioni e lungo tutto il ciclo di rivendite successivo ma saranno necessarie delle adeguate coperture finanziarie.
La parola passa ora alle Camere affinché procedano a emanare i decreti legislativi di attuazione della legge delega entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
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