Art- bonus: no alle fondazioni

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Alle fondazioni non è concesso l’art-bonus dato che queste non possono essere classificate come luogo di cultura

A chiarire alcuni concetti sull’art-bonus ci ha pensato l’Agenzia delle entrate con la risposta n.464/E

Viene chiesto se alla fondazione può essere data una natura giuridica potendo così usufruire del credito d’imposta (art-bonus)

No all’art-bonus per le erogazioni destinate ad una fondazione, dato che questa non può essere classificata come luogo della cultura. A chiarire il concetto ci ha pensato l’Agenzia delle entrate con la risposta n.464/E.
Il caso

Viene chiesto all’Amministrazione fiscale se possono rientrare nell’art-bonus le erogazioni destinate a interventi di restauro, protezione e manutenzione di un palazzo avuto in concessione. E inoltre se alla fondazione può essere data una natura giuridica potendo così usufruire del credito d’imposta (art-bonus).

La risposta

Prima di fornire la risposta l’Agenzia delle entrate ricorda la disciplina dell’art-bonus (Dl n.83/2014). Si prevede, dunque, un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni fatte in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per: “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”.

A chi spetta il bonus?

L’agevolazione fiscale spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 15% del reddito imponibile e ai titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Gli interventi, specifica l’Agenzia delle entrate, devono essere diretti alla manutenzione, alla protezione e al restauro di beni culturali pubblici, al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, alla realizzazione o potenziamento di strutture senza scopo di lucro dedicate allo spettacolo, agli interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

E dunque l’Amministrazione fiscale precisa come le erogazioni liberali nei confronti della fondazione in esame potranno godere dell’art-bonus, dato che le somme sono  state destinate ad un bene culturale pubblico concesso in uso alla fondazione. Per quanto riguarda la seconda domanda e dunque se la fondazione stessa possa usufruire dell’art-bonus si ricorda che il bonus deve essere collegato a luoghi della cultura. Requisito che la fondazione non ha.
Da questo ne deriva dunque che sono ammesse all’art-bonus Pertanto, alla luce del quadro delineato, l’Agenzia ritiene che l’art bonus può essere destinato ai musei ma non alle generiche fondazioni perché non posso essere associate a luoghi di cultura.

 

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