Negli ultimi anni si sono diffuse sul mercato forme assicurative con un alto grado di finanziarizzazione
- regime di esenzione rispetto alle tasse di successione indipendentemente dall’ammontare e dal rapporto di parentela;
- non rientrando la polizza nell’asse ereditario è garantito un elevato grado di riservatezza;
- flessibilità nella nomina dei beneficiari ,che potrebbero in tale senso essere diversi dagli eredi legittimi ,come per esempio persone giuridiche ,trust ,fiduciarie etc.
- tutela di parti deboli
- semplicità nella nomina e nella revoca dei beneficiari;
- differimento del momento della tassazione (tassazione per cassa e non sul maturato);
- migliore aliquota fiscale nel caso di investimenti in strumenti non armonizzati,26% invece che aliquota marginale Irpef;
- efficienza in cambio di residenza fiscale verso un paese con un regime di tassazione più favorevole (in questo caso il trattamento della polizza segue la residenza fiscale del contraente)
Non meno importante dal punto di vista giuridico è la protezione del patrimonio da creditori. L’art 1923 c.c. ci dice infatti che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Sono fatti salve come espresso nel secondo comma del medesimo articolo, la revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione e alla riduzione delle donazioni.
Il vantaggio fiscale del ricorso ad una polizza risiede principalmente nel differimento dell’imposizione diretta sul risultato della gestione patrimoniale sottostante. Chiaro altresì che l’aliquota verrà applicata solo nel caso in cui si verifichi un risultato positivo tra quanto versato in fase di sottoscrizione in termini di premi e il maturato finale.
Il principio è quello della “tassazione per cassa” e non per competenza in ciascun periodo d’imposta sul “maturato” come invece accade nel risparmio gestito.
Sempre in termini di soluzioni fiscali interessante appare il caso in cui si verifichi l’interposizione di una società fiduciaria nella stipula della polizza assicurativa.
Nel caso specifico di una polizza a premio unico, il pagamento effettuato per il tramite di una società fiduciaria residente e attraverso il cui intervento sia stato concluso il contratto assicurativo – scegliendo il regime di risparmio amministrato – non risulta soggetto a monitoraggio fiscale.
Infatti il reddito diverso conseguito con la cessione del contratto da parte della fiduciaria ad un terzo per conto del fiduciante, per i motivi sopra esposti, applica l’imposta sostitutiva prevista per il risparmio amministrato per il quale non è previsto alcun monitoraggio.
Negli ultimi anni si sono diffuse sul mercato forme assicurative con un alto grado di finanziarizzazione tale da ricondurle a strumenti più speculativi che previdenziali.
Alcune sentenze della Cassazione hanno preso in considerazione tali differenze portando a definire una sorta di classificazione :
- polizze linked garantite dove la restituzione del capitale unitamente ad un rendimento minimo è garantito, in modo che non si possa dubitare che tale struttura rispetti il carattere specifico di un contratto previdenziale-assicurativo;
- polizze linked parzialmente garantite dove è garantita la restituzione in parte del capitale ma nello stesso tempo il rendimento del fondo è soggetto a variabilità, tale che si configuri due fattispecie un meramente assicurativa e l’altra che ha un obiettivo d’investimento;
- polizze liked pure dove la corresponsione del capitale dell’assicurato a scadenza dipende unicamente dal fondo sottostante.
In questo caso scompare in toto la funzione assicurativa- previdenziale per configurarsi una funzione prettamente speculativa. In questo specifico caso il rischio non è più assunto dalla compagnia, ma rimane totalmente in capo al contraente.
Tali differenze portano qualora si configurino strutture prevalentemente finanziarie a far decadere principi propri del contratto assicurativo come recita l’art.1923 c.c. comma 1 “le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautela.
Fa scuola in questo senso un sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 2016 che configurando un contratto come finanziario e non assicurativo per la struttura che aveva veniva pertanto disciplinato dalla normativa sugli strumenti finanziari.
In conclusione nonostante si configuri in diverse strutture, la polizza nella sua natura, è realisticamente in grado di assolvere molto bene non solo compiti di protezione patrimoniale ma anche, attraverso l’interposizione di una fiduciaria vantaggi di tipo fiscale molto evidenti.