Cos’è l’adozione in casi particolari e quando si applica
L’adozione in casi particolari è un istituto flessibile che consente di costruire legami giuridici di filiazione in situazioni diverse dall’adozione piena, mantenendo, a differenza di quest’ultima, rapporti giuridici con la famiglia d’origine del minore.
Il quadro normativo di riferimento è la L. n. 184/1983, in particolare l’art. 44, che contempla più ipotesi: adozione all’interno della famiglia (parenti entro il sesto grado o chi ha con il minore un rapporto stabile e duraturo), adozione da parte del coniuge del genitore, adozione in favore di minori con disabilità o in casi di impossibilità di affidamento preadottivo, fino alle ipotesi che hanno interessato la genitorialità intenzionale.
In tutte queste situazioni, il criterio guida resta il preminente interesse del minore.
L’istituto nasce per dare stabilità a famiglie “ricomposte” o a relazioni di fatto già radicate, valorizzando la continuità delle cure e l’identità del minore più che gli schemi formali.
L’adozione in casi particolari si caratterizza per un procedimento giurisdizionale specializzato, l’ascolto del minore capace di discernimento, la verifica dei consensi/assensi previsti e un controllo giudiziale che bilancia legami di origine e legami effettivi.
Il cognome nell’adozione in casi particolari: la disciplina prima della Consulta
Sotto il profilo del cognome, la disciplina storica operava, per rinvio, l’applicazione dell’art. 299, comma 1, c.c., modellato sull’adozione del maggiorenne: regola generale, l’anteposizione del cognome dell’adottante a quello dell’adottando. Questa soluzione, di impronta rigida, rifletteva l’idea che, nell’adozione in casi particolari, i legami con la famiglia d’origine non fossero recisi; ma con il tempo è stata oggetto di attenzione critica, alla luce della crescente centralità del diritto all’identità personale e del “best interest of the child”.
Le sentenze della Corte costituzionale sul cognome nell’adozione
La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente inciso su tale rigidità. Con la sentenza n. 135/2023, la Consulta ha consentito, per l’adozione del maggiorenne, non solo l’anteposizione ma anche l’aggiunta del cognome dell’adottante a quello dell’adottato, quando vi sia concorde volontà delle parti, riconoscendo la varietà di funzioni dell’adozione maggiorile e la possibile radicata identità del soggetto nel cognome d’origine.
Più di recente, la sentenza n. 53/2025 ha confermato la non estensibilità, in quel contesto, della sostituzione del cognome, anche per prevenire condizionamenti legati ai possibili vantaggi successori. Questi precedenti hanno preparato il terreno per ripensare, in chiave più marcata di tutela del minore, l’assetto dell’adozione in casi particolari.
Adozione in casi particolari: la sentenza n. 210/2025 della Corte costituzionale
Con ordinanza del 17 gennaio 2025, il Tribunale per i minorenni di Bari ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55 della L. n. 184/1983 (in collegamento con l’art. 299, comma 1, c.c.), nella parte in cui impediva, con la sentenza di adozione in casi particolari, la sostituzione del cognome dell’adottato minore con quello dell’adottante, richiedendo un modello più flessibile che consentisse al giudice di valutare in concreto l’interesse del minore.
Le censure hanno riguardato gli artt. 2 e 3 Cost., nonché l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare).
Con la sentenza n. 210 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 55 L. n. 184/1983, in relazione all’art. 299, comma 1, c.c., “nella parte in cui non consente all’adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d’età, il solo cognome dell’adottante”, quando i consensi e gli assensi ex artt. 45 e 46 L. n. 184/1983 siano favorevoli e il giudice accerti che la sostituzione risponde all’interesse del minore. In altre parole, la Consulta apre espressamente alla sostituzione, non più solo all’anteposizione o, per il maggiorenne, all’aggiunta, collocando il criterio dell’identità personale del minore al centro del vaglio giudiziale
Quando il giudice può disporre la sostituzione del cognome del minore
La Corte muove da due premesse:
- il cognome è, con il prenome, elemento cardine dell’identità personale e familiare;
- l’adozione in casi particolari presenta fattispecie eterogenee che richiedono soluzioni differenziate calibrate sull’interesse del minore, non su automatismi formali.
La rigidità della regola dell’anteposizione può, dunque, divenire lesiva dell’identità del minore quando ostacoli la piena corrispondenza tra segno onomastico e vissuto relazionale effettivo.
Tre le ragioni decisive indicate dalla Consulta vi sono le seguenti:
- varietà delle fattispecie dell’art. 44 L. n. 184/1983 e centralità del best interest del minore che viene definito dalla Corte stessa quale “sintesi verbale dell’esigenza di operare i bilanciamenti di interessi, nell’ambito di discipline giusfamiliari concernenti il minore, tenendo conto che la loro finalità primaria si rinviene proprio nella protezione del minore stesso”;
- minore età dell’adottando, che rende più tenue il radicamento identitario nel cognome originario;
- preferenza per la sede giurisdizionale adottiva, che consente un contraddittorio pieno e specializzato, rispetto alla procedura amministrativa ex art. 89 d.P.R. n. 396/2000, la quale rimane rimedio residuale.
I criteri indicati dalla Consulta per cambiare il cognome del minore
Sul piano operativo, la Corte indica specifici indici cui il giudice può attingere per motivare la sostituzione del cognome.
Tra questi sono menzionati:
- il totale disinteresse o assenza di rapporti con la famiglia d’origine;
- legami già consolidati nel nuovo nucleo (famiglia ricomposta o affidataria divenuta adottiva);
- presenza di fratelli o sorelle che portano o porteranno il cognome dell’adottante;
- età dell’adottando, con particolare attenzione alla diversa incidenza dell’identità onomastica tra bambini molto piccoli e adolescenti prossimi alla maggiore età.
La Corte chiarisce anche che l’eventuale sostituzione non recide i legami con la famiglia d’origine, che rimangono giuridicamente in vita nell’adozione in casi particolari, ma permette all’identità personale del minore di allinearsi all’effettivo contesto di vita e di relazioni, dove si svolgerà in concreto la sua personalità.
Adozione e cognome: verso una maggiore tutela dell’identità del minore
Ne discende una maggiore coerenza sistemica con l’orientamento convenzionale e interno che tutela l’identità e la continuità affettiva del minore.
La pronuncia n. 210/2025 completa quindi un percorso di progressiva personalizzazione delle regole sul cognome nell’adozione, spostando l’analisi all’identità effettiva del minore e alle sue relazioni significative.

