Solo con la legge Rosadi l. n. 364 del 1909 si introdusse per la prima volta lo strumento dell’acquisto coattivo.
Questo istituto venne ripreso dalla successiva Legge Bottai, l. 1089/1939 e tramandato sino al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (CdBC) oggi in vigore.
Difatti, quando il Ministero riconosce un interesse artistico su un bene per cui è stata presentata una richiesta per il rilascio dell’attestato di libera circolazione (n.d.r. d’ora in poi definito ALC), costui se interessato ad inserire quel bene in qualche collezione pubblica può utilizzare, quale ulteriore strumento di tutela del patrimonio artistico nazionale, l’istituto dell’acquisto coattivo (ex art. 70 D. Lgs 42/2004).
È bene sottolineare che l’acquisto coattivo può essere esercitato solo verso quelle opere d’arte di proprietà privata non ancora sottoposte al vincolo di interesse culturale; ossia quelle cose che siano opera di autore non più vivente o la cui esecuzione non risalga a più di 70 anni, ovvero la cui esecuzione non risalga a più di 50 anni se l’opera rappresenta un eccezionale interesse artistico.
Il procedimento di acquisto coattivo costituisce, perciò, un sub procedimento del procedimento principale di rilascio di ALC promosso dal privato cittadino al competente Ufficio esportazione.
Come è noto, il collezionista nel modulo di richiesta dell’ALC, tra gli elementi identificativi dell’opera, deve indicare oltre alla descrizione, la tecnica, la datazione, anche il suo valore. Ed è proprio tale valore che costituisce il quantum che, in caso di proposta di acquisto coattivo, la Pubblica Amministrazione dovrà versare al privato per finalizzare l’acquisto dell’opera.
Infatti, l’Amministrazione, se interessata, potrà acquistare l’opera – al medesimo prezzo indicato all’interno del modulo per la richiesta di ALC depositato presso l’Ufficio esportazione – entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione della denuncia, alla scadenza della quale il potere dell’amministrazione cessa di esistere.
Sebbene questo strumento presenti dei caratteri spaventosi, a garantire la (mite) tutela riservata al privato, la normativa impone dei limiti all’Ufficio (esportazione) quali:
- la verifica che la proposta di acquisto sia necessariamente fondata su una relazione storico artistica della Soprintendenza per i beni storici artistici redatta sul bene oggetto del provvedimento;
- la presenza di una necessaria motivazione con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
Il collezionista, di fronte ad una comunicazione di proposta di acquisto coattivo ha come unico strumento di tutela la rinuncia alla richiesta di rilascio dell’ALC e il ritiro del bene, se inviato per essere visionato, all’ufficio esportazione.
Tuttavia bisogna sottolineare che il ritiro della richiesta di rilascio dell’ALC se da una parte conclude il procedimento di acquisto coattivo, dall’altra non esclude la possibilità in capo all’Amministrazione di procedere con il diniego dell’attestato di libera circolazione ed il conseguente avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale del bene (il c.d. “vincolo”).
L’istituto dell’acquisto coattivo è senza dubbio uno strumento nelle mani della Pubblica Amministrazione molto invasivo della sfera patrimoniale del privato. Il sub procedimento che lo costituisce è la rappresentazione di quella potestà autoritativa propria dello Stato dinanzi al quale il privato cittadino ha poca libertà di manovra.
Tuttavia, oggi, con l’entrata in vigore del DM 537/2017 la proposta di l’acquisto coattivo non è più espressione di una discrezionalità tecnica dell’Ufficio esportazione bensì dovrà essere supportata da una relazione secondo la quale il bene di proprietà del collezionista rappresenta un interesse culturale alla stregua degli elementi individuabili nel DM 537/2017.
Pertanto, il proprietario dal canto suo, seppur consapevole che il procedimento principale (la richiesta di rilascio dell’attestato di libera circolazione) dovrà essere concluso, potrà definire il sub procedimento di acquisto coattivo con il ritiro del bene, salvaguardandone la proprietà. Successivamente il collezionista sa che al diniego dell’attestato di libera circolazione e al conseguente avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale, potrà proporre ricorso dinanzi al TAR territorialmente competente.